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[1]L'atto costitutivo della Societa' sara' registrato con la tassa fissa di lire dodici. Nei primi dieci anni dalla data del Regio decreto di cui all'articolo 4, la Societa' e' esonerata dal pagamento della tassa di circolazione sulle proprie azioni e dell'imposta di ricchezza mobile sugli utili annuali. 1 2
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 30 gennaio 1898.
[4]UMBERTO.
[5]Cocco-Ortu. Branca.
[6]Visto, Il Guardasigilli: G. Zanardelli.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 10 luglio 1910, n. 514
1La L. 10 luglio 1910, n. 514 ha disposto (con l'articolo unico, comma 2) che e' prorogata fino al 31 dicembre 1911 la validita' della disposizione dell'art. 5 della presente legge.
Il Regio Decreto 24 dicembre 1911, n. 1490, convertito senza modificazioni dalla L. 16 giugno 1912, n. 627, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che e' prorogata fino al 31 dicembre 1912 la validita' della disposizione dell'art. 5 della presente legge.
Testo in vigore dal 8 marzo 1912 al 11 luglio 1913
