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[1]L'atto costitutivo della Societa' sara' registrato con la tassa fissa di lire dodici. Nei primi dieci anni dalla data del Regio decreto di cui all'articolo 4, la Societa' e' esonerata dal pagamento della tassa di circolazione sulle proprie azioni e dell'imposta di ricchezza mobile sugli utili annuali.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 30 gennaio 1898.
[4]UMBERTO.
[5]Cocco-Ortu. Branca.
[6]Visto, Il Guardasigilli: G. Zanardelli.
Testo in vigore dal 8 febbraio 1898 al 17 agosto 1910
