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[1]Per la durata di un decennio dalla emanazione del Regio decreto di autorizzazione del nuovo Istituto, di cui all'articolo 1, i mutuatari dell'Istituto di Credito fondiario della cessata Cassa di Risparmio di Cagliari avranno diritto allo sconto del venti per cento sui pagamenti per anticipata restituzione totale o parziale del debito capitale. 1 2
[2]I mutuatari debitori di rate scadute al 1° luglio 1897 e retro avranno diritto allo stesso sconto del 20 per cento sull'ammontare delle dette rate e relativi interessi di mora, purche' ne facciano il pagamento a saldo entro un anno dal suaccennato decreto.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 10 luglio 1910, n. 514
1La L. 10 luglio 1910, n. 514 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' prorogata fino al 31 dicembre 1911 la validita' della disposizione dell'art. 3 della legge 30 gennaio 1898, n. 21, portante provvedimenti per il Credito fondiario dell'isola di Sardegna, che accorda ai mutuatari dell'Istituto di credito fondiario della cessata Cassa di risparmio di Cagliari il diritto allo sconto del 20 per cento sui pagamenti per anticipata restituzione totale o parziale del debito capitale".
Il Regio Decreto 24 dicembre 1911, n. 1490, convertito senza modificazioni dalla L. 16 giugno 1912, n. 627, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' prorogata fino al 31 dicembre 1912 la validita' della disposizione dell'art. 3 della legge 30 gennaio 1898, n. 21, portante provvedimenti per il Credito fondiario dell'isola di Sardegna, che accorda ai mutuatari dell'Istituto di credito fondiario della cessata Cassa di risparmio di Cagliari il diritto allo sconto del venti per cento sui pagamenti per anticipata restituzione totale o parziale del debito capitale".
Testo in vigore dal 8 marzo 1912 al 11 luglio 1913
