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[1]Per la durata di un decennio dalla emanazione del Regio decreto di autorizzazione del nuovo Istituto, di cui all'articolo 1, i mutuatari dell'Istituto di Credito fondiario della cessata Cassa di Risparmio di Cagliari avranno diritto allo sconto del venti per cento sui pagamenti per anticipata restituzione totale o parziale del debito capitale.
[2]I mutuatari debitori di rate scadute al 1° luglio 1897 e retro avranno diritto allo stesso sconto del 20 per cento sull'ammontare delle dette rate e relativi interessi di mora, purche' ne facciano il pagamento a saldo entro un anno dal suaccennato decreto.
Testo in vigore dal 8 febbraio 1898 al 17 agosto 1910
