Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 febbraio 1923 al 13 luglio 1924. Leggi il testo vigente →
[1]In eccezione agli articoli 1 del testo unico della legge sulle privative, approvato col R. decreto 15 giugno 1865, n. 2397, e 13 della legge 6 luglio 1883, n. 1445, sara' permesso di estrarre dalle acque minerali saline il sale o le miscele saline contenenti cloruro di sodio, per essere venduti previa sofisticazione esclusivamente a scopo igienico e curativo.
[2]Questo permesso non sara' accordato se non in quanto risulti che nelle vicinanze delle polle o sorgenti saline esista apposito stabilimento chiuso, ove possa esercitarsi permanentemente una speciale vigilanza da parte degli agenti di finanza, la cui spesa stara' a carico dei produttori. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 15 ottobre 1922, n. 1764
2Il Regio Decreto 15 ottobre 1922, n. 1764, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, numero II) che "Nei territori annessi al Regno con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, sono pubblicati e avranno vigore i seguenti testi di leggi e regolamenti relativi ai monopoli industriali dello Stato italiano con le modificazioni e aggiunte portate dagli articoli 2 e seguenti del presente decreto. [...] Disposizioni speciali per il monopolio dei sali: [...] legge 3 luglio 1904, n. 329, (articoli 1, 2, 3 e 4) sulle agevolezze per le industrie che adoperano il sale e lo spirito; con le modificazioni apportate dalla legge 17 maggio 1906, n. 207".
Testo in vigore dal 1 febbraio 1923 al 13 luglio 1924
