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[1]In eccezione agli art. 1° del testo unico della legge sulle privative, approvato con R. decreto 15 giugno 1865, n. 2397, e 13 della legge 6 luglio 1883, n. 1445, sara' permesso di estrarre dalle acque minerali saline, sempre quando il Consiglio superiore di sanita' le riconosca, caso per caso, di ineccepibile efficacia terapeutica, il sale o miscele saline, per essere venduti esclusivamente a scopo igienico e curativo.

[2]Questo permesso non sara' accordato se non in quanto risulti che nelle vicinanze delle polle o sorgenti saline esista apposito stabilimento chiuso, ove possa esercitarsi permanentemente una speciale vigilanza da parte degli agenti di finanza, la cui spesa sara', a carico dei produttori.

Testo in vigore dal 12 luglio 1904 al 10 giugno 1906

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1904-07-03;329~art3 · fonte del testo

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