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Nel caso di abusi o di violazione delle norme e condizioni stabilite per l'uso del sale concesso alle industrie a prezzo di costo e per l'applicazione delle disposizioni contenute nel precedente articolo, sara' sospeso nello stabilimento, per un periodo di tempo da cinque giorni a tre mesi, l'uso del sale acquistato a prezzo di costo o importato direttamente dalla Sicilia e dalla Sardegna e saranno inoltre applicate le pene stabilite per il contrabbando sulle quantita' di sale colte in contravvenzione o comunque sottratte alla osservanza delle norme e condizioni prescritte. 23
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 15 ottobre 1922, n. 1764
2Il Regio Decreto 15 ottobre 1922, n. 1764, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, numero II) che "Nei territori annessi al Regno con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, sono pubblicati e avranno vigore i seguenti testi di leggi e regolamenti relativi ai monopoli industriali dello Stato italiano con le modificazioni e aggiunte portate dagli articoli 2 e seguenti del presente decreto. [...] Disposizioni speciali per il monopolio dei sali: [...] legge 3 luglio 1904, n. 329, (articoli 1, 2, 3 e 4) sulle agevolezze per le industrie che adoperano il sale e lo spirito; con le modificazioni apportate dalla legge 17 maggio 1906, n. 207".
Regio Decreto 19 giugno 1924, n. 1002
3Il Regio Decreto 19 giugno 1924, n. 1002, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, numero 2)) che "Alla citta' ed al territorio di Fiume, annessi al Regno con R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, sono estese le seguenti leggi e regolamenti relativi ai monopoli industriali dello Stato italiano con le modificazioni e aggiunte portate dagli articoli 2 e seguenti del presente decreto: [...] 2° Disposizioni speciali per il monopolio dei sali: [...] g) legge 3 luglio 1904, n. 329 (articoli 1, 2, 3 e 4), sulle agevolezze per le industrie che adoperano il sale e lo spirito; con le modificazioni apportate dalla legge 17 maggio 1906, n. 207".
Testo in vigore dal 13 luglio 1924 al 16 dicembre 2009
