Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 luglio 1904 al 1 febbraio 1923. Leggi il testo vigente →

Nel caso di abusi o di violazione delle norme e condizioni stabilite per l'uso del sale concesso alle industrie a prezzo di costo e per l'applicazione delle disposizioni contenute nel precedente articolo, sara' sospeso nello stabilimento, per un periodo di tempo da cinque giorni a tre mesi, l'uso del sale acquistato a prezzo di costo o importato direttamente dalla Sicilia e dalla Sardegna e saranno inoltre applicate le pene stabilite per il contrabbando sulle quantita' di sale colte in contravvenzione o comunque sottratte alla osservanza delle norme e condizioni prescritte.

Testo in vigore dal 12 luglio 1904 al 1 febbraio 1923

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1904-07-03;329~art2 · fonte del testo

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