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Il contributo di cui all'articolo 5 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, puo' essere corrisposto, per motivi di accelerazione dell'azione amministrativa da definire in sede di programmi annuali di cui agli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, contestualmente al provvedimento di concessione del contributo in via preliminare nonche' di concessione di quello in via definitiva, assumendo come data di valuta la data dei provvedimenti stessi e quale tasso d'interesse prime rate quello riportato dal Bollettino della Banca d'Italia o, in mancanza, da notori organi di informazione economica, maggiorato delle commissioni d'uso, convenzionalmente fissate nello 0,50 per cento in ragione d'anno. I documenti per la determinazione e la liquidazione definitiva dei contributi di cui agli articoli 3, 4 e 10 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, per le unita' che completino i lavori di costruzione o trasformazione successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere presentati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Testo in vigore dal 7 agosto 1997 al 29 gennaio 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1997-07-31;261~art7 · fonte del testo

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