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Per la durata di un triennio, a partire dal 10 gennaio 1968, la misura dei premi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dai titolari di imprese artigiane, iscritti all'albo di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860, senza dipendenti, e' ridotta del 30 per cento. La somma complessivamente riscossa in meno dallo Istituto nel periodo predetto e' anticipata annualmente dalla gestione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti degli artigiani di cui alla legge 4 luglio 1959, n. 463. Le modalita' di versamento dell'anticipazione saranno stabilite con convenzione da stipularsi fra gli istituti interessati. Ai soli fini dell'applicazione della riduzione dei premi prevista dal presente articolo non si considerano dipendenti gli apprendisti assunti ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni.

Testo in vigore dal 4 aprile 1968 al 19 aprile 1968

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;294~artunico · fonte del testo

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