L'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, nel testo sostituito dall'articolo 1 della legge 30 gennaio 1968, n. 47, e' sostituito dal seguente: "L'onere dell'assicurazione e' a carico dei possessori a qualunque titolo di apparecchi radiologici funzionanti e di sostanze radioattive in uso. I premi corrispondenti, distinti in relazione alla categoria del possessore, al tipo di apparecchio e alla quantita' delle sostanze radioattive in uso, sono approvati ogni tre anni, a decorrere dal 1 luglio 1983, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, tenuto conto delle risultanze della gestione".

Testo vigente dal 15 maggio 1982

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 100/1991

    Questione infondata
    2 marzo 1991

    Oggetto della tutela assicurativa disposta dalla legge n. 93 del 1958 non è la pericolosità dell'attività considerata, concretamente misurabile secondo un certo grado di probabilità statistica, bensì l'attività per se stessa, in quanto connotata dall'impiego di apparecchi radiologici e di sostanze radioattive che richiedono l'esposizione alle radiazioni ionizzanti. Di conseguenza, non essendo l'esistenza del rischio un elemento della fattispecie assicurativa e restando perciò esclusa l'applicabilità dell'art. 1895 cod. civ., non si può al riguardo parlare di "presunzione assoluta di rischio" (neppure nel senso in cui a tale concetto ha fatto richiamo la recente giurisprudenza in materia della Corte di cassazione) e dunque l'inammissibilità della prova contraria su questo punto non configura un limite del diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 30 gennaio 1968, n. 47 e poi dall'art. 12 della legge 10 maggio 1982, n. 251).

    Art. 5 Assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive · Art. 1 Modifica degli articoli 5 e 8 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, sulla assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive · Art. 12 Norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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urn:nir:stato:legge:1982-05-10;251~art12 · fonte del testo

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