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[1]Durante lo stato di guerra, gli importi ed i termini stabiliti per il rilascio dei certificati di acconto, nei capitolati di appalto per le opere pubbliche, sono ridotti alla meta'.
[2]La riduzione, peraltro, non si applica qualora il limite d'importo, contrattualmente stabilito per i certificati d'acconto, non ecceda le L. 20.000 e quando il termine per il rilascio dei medesimi non sia superiore ad un mese.
[3]Tali disposizioni sono estese agli Enti ausiliari dello Stato, ai Consorzi ed a tutti gli Enti e Societa' concessionarie per le opere di loro competenza, comunque finanziate dallo Stato.
Testo in vigore dal 7 gennaio 1941 al 16 dicembre 2009
