Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 maggio 1942 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 15 aprile 1942, n. 439
1La L. 15 aprile 1942, n. 439 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 primo comma, 3 e 4 della legge 21 giugno 1940-XVIII, n. 769, sulla riduzione delle spese relative ai servizi civili, in vista delle esigenze straordinarie della difesa della Nazione, e' prorogata Per tutta la durata dello stato di guerra e fino a sei mesi dopo la cessazione di esso".
Testo in vigore dal 12 maggio 1942 al 16 dicembre 2009
