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Gli enti pubblici non considerati nel precedente art. 3, compresi quelli sindacali e i rispettivi istituti collaterali, adotteranno provvedimenti analoghi a quelli indicati nell'articolo medesimo, con le modalita' e nei termini che saranno ad essi assegnati dai Ministri competenti.
Testo in vigore dal 11 luglio 1940 al 12 maggio 1942
