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[1]Le provincie, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e gli altri enti pubblici locali sono tenuti ad eseguire una revisione degli stanziamenti passivi inscritti nei rispettivi bilanci, per ridurre le spese nei limiti strettamente indispensabili al funzionamento dei servizi.
[2]Nessuna nuova spesa per opere, provviste o impianti, di carattere straordinario, puo' essere deliberata dagli enti di cui al precedente comma dopo l'entrata in vigore della presente legge, a meno che non sia stata preventivamente riconosciuta indilazionabile dal Ministero dell'interno.
[3]E' altresi' sospesa l'efficacia delle deliberazioni gia' adottate riguardanti opere, provviste od impianti di carattere straordinario non ancora appaltati o non ancora iniziati se condotti in economia.
[4]Le deliberazioni occorrenti per l'attuazione del primo comma del presente articolo, da sottoporsi agli organi di tutela e di controllo, dovranno essere emanate non piu' tardi del 31 luglio 1940-XVIII. 1
[5]In caso d'inadempienze viene provveduto d'ufficio dall'autorita' competente. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 15 aprile 1942, n. 439
1La L. 15 aprile 1942, n. 439 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 primo comma, 3 e 4 della legge 21 giugno 1940-XVIII, n. 769, sulla riduzione delle spese relative ai servizi civili, in vista delle esigenze straordinarie della difesa della Nazione, e' prorogata Per tutta la durata dello stato di guerra e fino a sei mesi dopo la cessazione di esso". Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le deliberazioni di cui all'art. 3 quarto comma, dell'indicata legge n. 769, da sottoporre all'approvazione degli organi di tutela e di controllo, dovranno adottarsi entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente entro il 31 gennaio di ciascun anno".
Testo in vigore dal 12 maggio 1942 al 16 dicembre 2009
