Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 maggio 1942 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Le provincie, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e gli altri enti pubblici locali sono tenuti ad eseguire una revisione degli stanziamenti passivi inscritti nei rispettivi bilanci, per ridurre le spese nei limiti strettamente indispensabili al funzionamento dei servizi.

[2]Nessuna nuova spesa per opere, provviste o impianti, di carattere straordinario, puo' essere deliberata dagli enti di cui al precedente comma dopo l'entrata in vigore della presente legge, a meno che non sia stata preventivamente riconosciuta indilazionabile dal Ministero dell'interno.

[3]E' altresi' sospesa l'efficacia delle deliberazioni gia' adottate riguardanti opere, provviste od impianti di carattere straordinario non ancora appaltati o non ancora iniziati se condotti in economia.

[4]Le deliberazioni occorrenti per l'attuazione del primo comma del presente articolo, da sottoporsi agli organi di tutela e di controllo, dovranno essere emanate non piu' tardi del 31 luglio 1940-XVIII. 1

[5]In caso d'inadempienze viene provveduto d'ufficio dall'autorita' competente. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 15 aprile 1942, n. 439

1

La L. 15 aprile 1942, n. 439 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 primo comma, 3 e 4 della legge 21 giugno 1940-XVIII, n. 769, sulla riduzione delle spese relative ai servizi civili, in vista delle esigenze straordinarie della difesa della Nazione, e' prorogata Per tutta la durata dello stato di guerra e fino a sei mesi dopo la cessazione di esso". Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le deliberazioni di cui all'art. 3 quarto comma, dell'indicata legge n. 769, da sottoporre all'approvazione degli organi di tutela e di controllo, dovranno adottarsi entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente entro il 31 gennaio di ciascun anno".

Testo in vigore dal 12 maggio 1942 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 maggio 1942

Confronto con la versione in vigore dal 11 luglio 1940 al 12 maggio 1942.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 15 aprile 1942, n. 439

    La L. 15 aprile 1942, n. 439 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 primo comma, 3 e 4 della legge 21 giugno 1940-XVIII, n. 769, sulla riduzione delle spese relative ai servizi civili, in vista delle esigenze straordinarie della difesa della Nazione, e' prorogata Per tutta la durata dello stato di guerra e fino a sei mesi dopo la cessazione di esso". Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le deliberazioni di cui all'art. 3 quarto comma, dell'indicata legge n. 769, da sottoporre all'approvazione degli organi di tutela e di controllo, dovranno adottarsi entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente entro il 31 gennaio di ciascun anno".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1940-06-21;769~art3 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari