Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 luglio 1940 al 12 maggio 1942. Leggi il testo vigente →

[1]Le provincie, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e gli altri enti pubblici locali sono tenuti ad eseguire una revisione degli stanziamenti passivi inscritti nei rispettivi bilanci, per ridurre le spese nei limiti strettamente indispensabili al funzionamento dei servizi.

[2]Nessuna nuova spesa per opere, provviste o impianti, di carattere straordinario, puo' essere deliberata dagli enti di cui al precedente comma dopo l'entrata in vigore della presente legge, a meno che non sia stata preventivamente riconosciuta indilazionabile dal Ministero dell'interno.

[3]E' altresi' sospesa l'efficacia delle deliberazioni gia' adottate riguardanti opere, provviste od impianti di carattere straordinario non ancora appaltati o non ancora iniziati se condotti in economia.

[4]Le deliberazioni occorrenti per l'attuazione del primo comma del presente articolo, da sottoporsi agli organi di tutela e di controllo, dovranno essere emanate non piu' tardi del 31 luglio 1940-XVIII.

[5]In caso d'inadempienze viene provveduto d'ufficio dall'autorita' competente.

Testo in vigore dal 11 luglio 1940 al 12 maggio 1942

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-06-21;769~art3 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari