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[1]Le provincie, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e gli altri enti pubblici locali sono tenuti ad eseguire una revisione degli stanziamenti passivi inscritti nei rispettivi bilanci, per ridurre le spese nei limiti strettamente indispensabili al funzionamento dei servizi.
[2]Nessuna nuova spesa per opere, provviste o impianti, di carattere straordinario, puo' essere deliberata dagli enti di cui al precedente comma dopo l'entrata in vigore della presente legge, a meno che non sia stata preventivamente riconosciuta indilazionabile dal Ministero dell'interno.
[3]E' altresi' sospesa l'efficacia delle deliberazioni gia' adottate riguardanti opere, provviste od impianti di carattere straordinario non ancora appaltati o non ancora iniziati se condotti in economia.
[4]Le deliberazioni occorrenti per l'attuazione del primo comma del presente articolo, da sottoporsi agli organi di tutela e di controllo, dovranno essere emanate non piu' tardi del 31 luglio 1940-XVIII.
[5]In caso d'inadempienze viene provveduto d'ufficio dall'autorita' competente.
Testo in vigore dal 11 luglio 1940 al 12 maggio 1942
