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[1]Allo scopo di ridurre nei limiti strettamente indispensabili le spese dello Stato concernenti i servizi civili, in vista delle attuali esigenze straordinarie della difesa della Nazione, e' disposta la revisione:
- 1)di tutti gli stanziamenti del bilancio dello Stato, e dei bilanci delle Aziende ed Amministrazioni statali a ordinamento autonomo, per l'esercizio finanziario 1940-41, destinati a spese straordinarie per opere pubbliche o di qualsiasi altra natura, nonche' a spese ordinarie di carattere non obbligatorio;
- 2)delle autorizzazioni, risultanti da speciali disposizioni, di spese straordinarie che potranno essere sospese, limitate o diversamente ratizzate;
- 3)dei limiti d'impegno fissati, per l'esercizio predetto, per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, e di quello dell'agricoltura e delle foreste.
[2]Il presente articolo non si applica agli stanziamenti e alle autorizzazioni di spese riguardanti le Forze armate o i servizi dello Stato organizzati militarmente. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 15 aprile 1942, n. 439
1La L. 15 aprile 1942, n. 439 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 primo comma, 3 e 4 della legge 21 giugno 1940-XVIII, n. 769, sulla riduzione delle spese relative ai servizi civili, in vista delle esigenze straordinarie della difesa della Nazione, e' prorogata Per tutta la durata dello stato di guerra e fino a sei mesi dopo la cessazione di esso".
Testo in vigore dal 12 maggio 1942 al 16 dicembre 2009
