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[1]Allo scopo di ridurre nei limiti strettamente indispensabili le spese dello Stato concernenti i servizi civili, in vista delle attuali esigenze straordinarie della difesa della Nazione, e' disposta la revisione:
- 1)di tutti gli stanziamenti del bilancio dello Stato, e dei bilanci delle Aziende ed Amministrazioni statali a ordinamento autonomo, per l'esercizio finanziario 1940-41, destinati a spese straordinarie per opere pubbliche o di qualsiasi altra natura, nonche' a spese ordinarie di carattere non obbligatorio;
- 2)delle autorizzazioni, risultanti da speciali disposizioni, di spese straordinarie che potranno essere sospese, limitate o diversamente ratizzate;
- 3)dei limiti d'impegno fissati, per l'esercizio predetto, per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, e di quello dell'agricoltura e delle foreste.
[2]Il presente articolo non si applica agli stanziamenti e alle autorizzazioni di spese riguardanti le Forze armate o i servizi dello Stato organizzati militarmente.
Testo in vigore dal 11 luglio 1940 al 12 maggio 1942
