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[1]Negli anni di seguito indicati sono ammessi alla liquidazione delle prestazioni di cui all'art. 3 gli iscritti che, pur non potendo far valere, per l'intero periodo di lavoro di sotterraneo richiesto dal punto 3) dell'articolo 1, la contribuzione a mezzo delle speciali marche istituite dall'art. 7, siano in possesso dei requisiti ordinari di assicurazione e di contribuzione nell'assicurazione obbligatoria e possano far valere il numero complessivo di marche speciali, applicate a norma dell'articolo 7, indicato, per ciascun anno, nel seguente prospetto:

[2]1963.......................... 144 marche settimanali

[3]1964.......................... 180 " "

[4]1965.......................... 216 " "

[5]1966.......................... 252 " "

[6]1967.......................... 288 " "

[7]1968.......................... 324 " "

[8]1969.......................... 360 " "

[9]1970.......................... 396 " "

[10]1971.......................... 432 " "

[11]1972.......................... 468 " "

[12]1973.......................... 504 " "

[13]1974.......................... 540 " "

[14]1975.......................... 576 " "

[15]1976.......................... 612 " "

[16]1977.......................... 648 " "

[17]1978.......................... 684 " "

[18]1979.......................... 720 " "

[19]1980.......................... 756 " "

[20]Per poter fruire della riduzione dei requisiti di contribuzione mediante marche speciali, ai sensi del precedente comma, l'iscritto deve esibire idonea documentazione dalla quale risulti che e' stato addetto a lavori di sotterraneo per periodi anteriori al 1 luglio 1958, coperti regolarmente con contribuzione ordinaria e tali da raggiungere, complessivamente, insieme con i periodi coperti dalle marche speciali di cui all'art. 7, i limiti di durata previsti dall'art. 1, n. 3), della presente legge.

Testo in vigore dal 2 febbraio 1960 al 1 gennaio 1963

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-01-03;5~art10 · fonte del testo

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