Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 novembre 1982 al 2 marzo 1986. Leggi il testo vigente →

((Nei comuni indicati ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e dell'articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, numero 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, qualora si renda necessario procedere nella ricomposizione particellare delle proprieta' fondiarie per l'attuazione unitaria di comparti edificatori previsti nei piani particolareggiati di ricostruzione ed i proprietari interessati non abbiano a tal fine raggiunto l'accordo, si applicano le disposizioni previste dal presente articolo e dalla legge regionale. Il comune predispone, per ciascun comparto edificatorio, un apposito piano di ricomposizione, con il quale sono disposte le permute e le compensazioni di superficie e di volume strettamente necessarie alla formazione di lotti edificabili. Il comune predispone, altresi', una graduatoria dei proprietari che risultino tali alla data del sisma, dando precedenza a quelli tra essi che alla stessa data abitavano l'immobile, e procede alle assegnazioni dei lotti agli stessi con le modalita' previste dalla legge regionale. Qualora non sia possibile ricavare nell'ambito del comparto un numero di unita' immobiliari corrispondente a quello dei precedenti proprietari, il comune assicura l'edificazione agli aventi diritto nell'ambito del piano di zona in vigore o da adottare per le necessita' della ricostruzione. La legge regionale indica i termini per la formazione degli accordi fra i proprietari e per la relativa notifica al comune, le modalita' relative al deposito del piano e della graduatoria dei proprietari di cui ai commi pre cedenti ed alle conseguenti deliberazioni di adozione e di approvazione definitiva, le forme di pubblicita' inerenti a tali adempimenti con particolare riguardo a proprietari emigrati o assenti, le modalita' di comunicazione agli interessati nonche' le modalita' ed i termini per le osservazioni e le opposizioni. Alla deliberazione del consiglio comunale, con cui sono approvati in via definitiva il piano di ricomposizione e, in conformita' allo stesso ed alla graduatoria, l'assegnazione di singoli lotti, consegue il trasferimento coattivo della proprieta' e degli altri diritti reali. La deliberazione e' trascritta presso l'ufficio dei registri immobiliari nella cui circoscrizione sono situati i beni. Nel trasferimento coattivo di cui al precedente comma si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 853 del codice civile. Nei confronti dell'assegnatario di lotto che non provvede ad iniziare i lavori di costruzione o di recupero dell'immobile di sua pertinenza o non provvede ad ultimarli nei termini che saranno stabiliti dalla legge regionale, il comune procede alla espropriazione. Alle domande, agli atti, agli accordi fra i proprietari, ai provvedimenti ed ai contratti comunque relativi all'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, si applicano le esenzioni di cui all'articolo 32 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336. Gli eventuali incrementi di valore conseguenti non danno luogo all'applicazione dell'imposta sull'incremento di valore sugli immobili. Le controversie relative all'applicazione delle norme di cui al presente articolo sono devolute in via esclusiva alla competenza del tribunale amministrativo regionale. Qualora sia proposta domanda di sospensione di taluno dei provvedimenti di attuazione degli strumenti urbanistici di cui ai commi precedenti, il giudice amministrativo puo' disporre in luogo della richiesta sospensione, il deposito di una cauzione rapportata al valore dell'indennita' di espropriazione del bene, da calcolare in relazione al provvedimento impugnato, determinandone l'ammontare, nonche' le modalita' ed i termini del deposito. Il tribunale amministrativo regionale, qualora accolga il ricorso, puo' disporre, tenuto conto della situazione di fatto, che la reintegrazione avvenga solo per equivalente. Le norme di cui al presente articolo si applicano fino al 31 dicembre 1985, fatte salve le attribuzioni del tribunale amministrativo regionale)).

Testo in vigore dal 30 novembre 1982 al 2 marzo 1986

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 30 novembre 1982

Confronto con la versione in vigore dal 22 agosto 1977 al 30 novembre 1982. 108 parole tolte, 436 parole aggiunte.

Nei comuni indicati tolto: nell'articolo 1 della presente legge, qualora sia necessario ai fini dell'attuazione degli strumenti urbanistici predisposti per la ricostruzione delle zone danneggiate, potra' essere prevista la modificazione della situazione delle unita' immobiliari originarie. In tale caso, qualora aggiunto: ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e dell'articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, numero 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, qualora si renda necessario procedere nella ricomposizione particellare delle proprieta' fondiarie per l'attuazione unitaria di comparti edificatori previsti nei piani particolareggiati di ricostruzione ed i proprietari interessati non tolto: raggiungano un accordo entro sessanta giorni dall'invito ad essi rivolto dal sindaco, potra' farsi luogo all'espropriazione. Ai aggiunto: abbiano a tal fine raggiunto l'accordo, si applicano le disposizioni previste dal presente articolo e dalla legge regionale. Il comune predispone, per ciascun comparto edificatorio, un apposito piano di ricomposizione, con il quale sono disposte le permute e le compensazioni di superficie e di volume strettamente necessarie alla formazione di lotti edificabili. Il comune predispone, altresi', una graduatoria dei proprietari che risultino tali alla data del sisma tolto: spetta il diritto di prelazione per l'acquisto delle nuove unita' immobiliari, secondo una graduatoria che comporti precedenza per i proprietari che, alla data del sisma, abitavano l'immobile. Ai contratti di acquisto stipulati in esecuzione delaggiunto: , dando precedenza a quelli tra essi che alla stessa data abitavano l'immobile, e procede alle assegnazioni dei lotti agli stessi con le modalita' previste dalla legge regionale. Qualora non sia possibile ricavare nell'ambito del comparto un numero di unita' immobiliari corrispondente a quello dei precedenti proprietari, il comune assicura l'edificazione agli aventi diritto nell'ambito del piano di zona in vigore o da adottare per le necessita' della ricostruzione. La legge regionale indica i termini per la formazione degli accordi fra i proprietari e per la relativa notifica al comune, le modalita' relative al deposito del piano e della graduatoria dei proprietari di cui ai commi pre cedenti ed alle conseguenti deliberazioni di adozione e di approvazione definitiva, le forme di pubblicita' inerenti a tali adempimenti con particolare riguardo a proprietari emigrati o assenti, le modalita' di comunicazione agli interessati nonche' le modalita' ed i termini per le osservazioni e le opposizioni. Alla deliberazione del consiglio comunale, con cui sono approvati in via definitiva il piano di ricomposizione e, in conformita' allo stesso ed alla graduatoria, l'assegnazione di singoli lotti, consegue il trasferimento coattivo della proprieta' e degli altri diritti reali. La deliberazione e' trascritta presso l'ufficio dei registri immobiliari nella cui circoscrizione sono situati i beni. Nel trasferimento coattivo di cui al precedente comma si aggiunto: osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 853 del codice civile. Nei confronti dell'assegnatario di lotto che non provvede ad iniziare i lavori di costruzione o di recupero dell'immobile di sua pertinenza o non provvede ad ultimarli nei termini che saranno stabiliti dalla legge regionale, il comune procede alla espropriazione. Alle domande, agli atti, agli accordi fra i proprietari, ai provvedimenti ed ai contratti comunque relativi all'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, si applicano le esenzioni di cui all'articolo 32 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. … Gli eventuali incrementi di valore conseguenti non danno luogo all'applicazione dell'imposta sull'incremento di valore tolto: degli aggiunto: sugli immobili. Le controversie tolto: in dipendenza dell'applicazione del aggiunto: relative all'applicazione delle norme di cui al presente articolo sono devolute in via esclusiva alla competenza del tribunale amministrativo regionale. Qualora sia proposta domanda di sospensione di taluno dei provvedimenti di attuazione degli strumenti urbanistici di cui tolto: al primo comma aggiunto: ai commi precedenti, il giudice amministrativo puo' disporretolto: , in luogo della richiesta sospensione, il deposito di una cauzione rapportata al valore dell'indennita' aggiunto: di espropriazione del bene, aggiunto: da calcolare in relazione al provvedimento impugnato, tolto: determinando l'ammontare della medesima aggiunto: determinandone l'ammontare, nonche' le modalita' tolto: e aggiunto: ed i termini del deposito. Il tribunale amministrativo regionale, qualora accolga il ricorso, puo' … avvenga solo per equivalente. Le norme di cui al presente articolo si applicano fino tolto: e non oltre il 31 dicembre 1982 aggiunto: al 31 dicembre 1985, fatte salve le attribuzioni del tribunale amministrativo regionale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1977-08-08;546~art4 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari