Il termine di presentazione delle domande di finanziamento agli istituti ed aziende di credito di cui all'ultimo comma dell'articolo 2-bis del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e' fissato al 30 giugno 1978 e puo' essere ulteriormente prorogato con decreto del Ministro per il tesoro, sulla proposta della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia.

Testo vigente dal 22 agosto 1977

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-08-08;546~art5 · fonte del testo

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