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Il ricorso puo' essere presentato al Governo delle rispettive Colonie o alla Segreteria della Commissione centrale, che ne rilasciano ricevuta, oppure spedito con lettera raccomandata alla Segreteria medesima. In quest'ultimo caso sara' tenuto conto, agli effetti della tempestivita' del ricorso, della data di spedizione risultante dal timbro e dalla ricevuta postale. Le ricevute di cui all'alinea precedente sono i soli documenti ritenuti validi per provare la data di presentazione del ricorso.
Testo in vigore dal 23 giugno 1932 al 16 dicembre 2009
