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Agli insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto ((...)) e' concesso un assegno annuo vitalizio, non reversibile, di lire 60.000. 1 L'assegno decorre dal 1 gennaio 1968 ed e' corrisposto, esente da ritenute erariali, in due rate semestrali pagabili il 30 giugno e il 20 dicembre. Un'annualita' dell'assegno vitalizio e' corrisposta alla vedova o ai figli all'atto del decesso del titolare. L'assegno e' concesso anche ai combattenti della guerra 1914-18 nelle forze armate dell'ex esercito austro-ungarico divenuti cittadini italiani per annessione. Alla liquidazione e al pagamento dell'assegno provvedono le direzioni provinciali del tesoro. Sono estese ai provvedimenti relativi le norme degli articoli 15 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 4 novembre 1979, n. 563

1

con decorrenza dal 1 gennaio 1979

La L. 4 novembre 1979, n. 563 ha disposto (con l'art. 1) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 gennaio 1979. Ha inoltre disposto (con l'art. 2) che "L'assegno annuo vitalizio, non riversibile, di cui allo articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 263, in favore degli insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto, a decorrere dal 1 gennaio 1979, e' elevato da L. 60.000 a lire 120.000 e a decorrere dal 1 gennaio 1980 a L. 150.000".

Testo in vigore dal 9 novembre 1979 al 3 gennaio 1991

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 novembre 1979

Confronto con la versione in vigore dal 2 aprile 1968 al 9 novembre 1979. 21 parole tolte.

Agli insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto tolto: che alla data del 1 gennaio 1968 non godano di un reddito superiore al minimo imponibile previsto ai fini dell'imposta complementareaggiunto: ... e' concesso un assegno annuo vitalizio, non reversibile, di lire 60.000. L'assegno decorre …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 4 novembre 1979, n. 563

    La L. 4 novembre 1979, n. 563 ha disposto (con l'art. 1) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 gennaio 1979. Ha inoltre disposto (con l'art. 2) che "L'assegno annuo vitalizio, non riversibile, di cui allo articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 263, in favore degli insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto, a decorrere dal 1 gennaio 1979, e' elevato da L. 60.000 a lire 120.000 e a decorrere dal 1 gennaio 1980 a L. 150.000".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1968-03-18;263~art5 · fonte del testo

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