Agli insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto e' concesso un assegno annuo vitalizio, non reversibile, di lire 60.000. 1 L'assegno decorre dal 1 gennaio 1968 ed e' corrisposto, esente da ritenute erariali, in due rate semestrali pagabili il 30 giugno e il 20 dicembre. Un'annualita' dell'assegno vitalizio e' corrisposta alla vedova o ai figli all'atto del decesso del titolare. L'assegno e' concesso anche ai combattenti della guerra 1914-18 nelle forze armate dell'ex esercito austro-ungarico divenuti cittadini italiani per annessione. Alla liquidazione e al pagamento dell'assegno provvedono le direzioni provinciali del tesoro. Sono estese ai provvedimenti relativi le norme degli articoli 15 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544. 1 2 4

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 4 novembre 1979, n. 563

1

con decorrenza dal 1 gennaio 1979

La L. 4 novembre 1979, n. 563 ha disposto (con l'art. 1) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 gennaio 1979. Ha inoltre disposto (con l'art. 2) che "L'assegno annuo vitalizio, non riversibile, di cui allo articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 263, in favore degli insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto, a decorrere dal 1 gennaio 1979, e' elevato da L. 60.000 a lire 120.000 e a decorrere dal 1 gennaio 1980 a L. 150.000".

L. 4 novembre 1979, n. 563, come modifica dalla L. 15 dicembre 1990, n. 417

2

La L. 4 novembre 1979, n. 563, come modifica dalla L. 15 dicembre 1990, n. 417, ha disposto (con l'art. 2) che "L'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 4 novembre 1979, n. 563, in favore degli insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto e' fissato in L. 50.000 mensili per dodici mensilita'."

4

Il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66: - come modificato dall'art. 9, comma 1, lettera p), numero 5) del D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20 ha disposto (con l'art. 2268, comma 1, numero 596)) il venir meno dell'abrogazione del presente provvedimento; - come modificato dall'art. 10, comma 8 lettera b), numero 2) del D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20 ha disposto (con l'art. 2270, comma 1, numero 33-bis)) che il presente provvedimento resta in vigore.

Testo vigente dal 27 marzo 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 marzo 2012

Confronto con la versione in vigore dal 9 ottobre 2010 al 27 marzo 2012. 10 parole tolte, 115 parole aggiunte.

tolto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66aggiunto: Agli insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto e' concesso un assegno annuo vitalizio, non reversibile, di lire 60.000. L'assegno decorre dal 1 gennaio 1968 ed e' corrisposto, esente da ritenute erariali, in due rate semestrali pagabili il 30 giugno e il 20 dicembre. Un'annualita' dell'assegno vitalizio e' corrisposta alla vedova o ai figli all'atto del decesso del titolare. L'assegno e' concesso anche ai combattenti della guerra 1914-18 nelle forze armate dell'ex esercito austro-ungarico divenuti cittadini italiani per annessione. Alla liquidazione e al pagamento dell'assegno provvedono le direzioni provinciali del tesoro. Sono estese ai provvedimenti relativi le norme degli articoli 15 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Le note di aggiornamento ufficiali

  • L. 4 novembre 1979, n. 563

    La L. 4 novembre 1979, n. 563 ha disposto (con l'art. 1) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 gennaio 1979. Ha inoltre disposto (con l'art. 2) che "L'assegno annuo vitalizio, non riversibile, di cui allo articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 263, in favore degli insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto, a decorrere dal 1 gennaio 1979, e' elevato da L. 60.000 a lire 120.000 e a decorrere dal 1 gennaio 1980 a L. 150.000".

  • L. 4 novembre 1979, n. 563, come modifica dalla L. 15 dicembre 1990, n. 417

    La L. 4 novembre 1979, n. 563, come modifica dalla L. 15 dicembre 1990, n. 417, ha disposto (con l'art. 2) che "L'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 4 novembre 1979, n. 563, in favore degli insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto e' fissato in L. 50.000 mensili per dodici mensilita'."

  • Il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66: - come modificato dall'art. 9, comma 1, lettera p), numero 5) del D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20 ha disposto (con l'art. 2268, comma 1, numero 596)) il venir meno dell'abrogazione del presente provvedimento; - come modificato dall'art. 10, comma 8 lettera b), numero 2) del D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20 ha disposto (con l'art. 2270, comma 1, numero 33-bis)) che il presente provvedimento resta in vigore.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1968-03-18;263~art5 · fonte del testo

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