Corte costituzionale

Sentenza n. 283/1985

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 13/11/1985 · relatore Giuseppe Ferrari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge

10 luglio 1960, n. 735 (riconoscimento del servizio sanitaio prestato

dai medici italiani negli ospedali all'estero) promosso con ordinanza

emessa il 10 marzo 1977 dal T.A.R. per l'Emilia-Romagna sul ricorso

proposto da Strozzi Carlo c/ Commissione provinciale enti medici

ambulatoriali di Ferrara ed altri, iscritta al n. 505 del registro

ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 4 dell'anno 1978;

visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 14 maggio 1985 il Giudice

relatore Giuseppe Ferrari.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Il T.A.R. per l'Emilia-Romagna, adito dal dr. Carlo Strozzi,

il quale lamentava che nella graduatoria per il conferimento per l'anno

1968 degli incarichi di specialista cardiologo negli ambulatori a

gestione diretta presso l'I.N.A.M. di Ferrara non si fosse tenuto conto

del servizio sanitario da lui prestato all'estero, con ordinanza del 10

marzo 1977 ha sollevato d'ufficio, in riferimento all'art. 3 Cost.,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 10

luglio 1960, n. 735, nella parte in cui limita la possibilità del

riconoscimento dei servizi sanitari prestati all'estero ai soli

concorsi banditi presso gli enti locali (implicitamente escludendola

per i concorsi banditi presso enti di carattere nazionale).

Premesso che con decreto in data 23 giugno 1967, il Ministro della

sanità aveva riconosciuto, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 735 del

1960, l'equipollenza a quelli prestati in Italia del servizio svolto

all'estero dal ricorrente, il T.A.R. espone che lo stesso Ministero

della sanità, rispondendo ad uno specifico quesito dell'interessato,

con nota n. 300/113310 del 4 dicembre 1967 aveva espresso l'avviso che,

benché la legge si riferisca a concorsi presso gli enti locali, tra i

quali non possono ricomprendersi gli enti mutualistici a carattere

nazionale, tuttavia il riconoscimento dei servizi prestati all'estero

potesse "essere valutato anche nei concorsi e graduatorie presso questi

ultimi enti".

Il giudice a quo, pur condividendo l'individuazione, operata nel

parere in questione, dello spirito informatore della legge impugnata -

che è quello di favorire il reinserimento nel contesto nazionale dei

medici italiani che abbiano prestato la loro attività in un paese

straniero - ritiene tuttavia che la lettera della legge non lasci adito

a dubbi di sorta sulla sua effettiva portata, e conseguentemente non

censurabile il rifiuto di un ente mutualistico nazionale - che non è

un ente locale - di tener conto del servizio sanitario prestato

all'estero nella formazione della graduatoria degli aspiranti ad un

incarico.

2. - Rileva peraltro, il T.A.R. che la norma è ingiustificatamente

discriminante e suscettiva di determinare condizioni di disparità di

trattamento tra cittadini che versano in una situazione di par

condicio, in violazione del principio di uguaglianza posto dall'art. 3

Cost.

Stabilendo che "agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si

accede mediante concorso" l'art. 87 Cost. - si sostiene in ordinanza -

ha inteso affermare l'unicità del sistema di copertura dei posti

vacanti e, quindi, l'unicità della relativa disciplina, nel senso che,

una volta scelto un tipo di concorso, la P.A. non può ignorare che

esso "ha lo scopo di accertare la capacità del candidato" e di

"operare una selezione tra una pluralità di candidati", sicché non

può "trascurare aspetti che in quel tipo di concorso a tal fine sono

rilevanti".

Ciò posto - continua l'ordinanza - e considerato che il titolo di

servizio viene valutato perché è espressione di esperienza e dunque,

di maggior attitudine all'espletamento di determinate mansioni, "non si

vede perché un servizio medico specialistico prestato" (all'estero)

"in reparto psichiatrico o in un consultorio di igiene mentale debba

avere rilevanza per la copertura di un posto in ospedale psichiatrico o

in un consultorio di quella natura gestito dall'Amministrazione

provinciale e non lo debba avere se l'ospedale o il consultorio siano

gestiti da un ente diverso". In relazione, insomma, all'identità

delle caratteristiche del posto da ricoprire sembra al giudice a quo

del tutto irragionevole la disparità di trattamento tra medici

rimpatriati a seconda che la loro aspirazione di lavoro si indirizzi

presso l'una o l'altra delle pubbliche amministrazioni che la

Costituzione, nel garantire l'uguale diritto di tutti i cittadini al

lavoro e all'impiego pubblico, ha unitariamente considerato.

3. - Nessuna delle parti si è costituita nel giudizio innanzi alla

Corte.

È, invece, intervenuta l'Avvocatura dello Stato in rappresentanza

del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha instato per la

declaratoria di infondatezza della questione osservando, in primo

luogo, che la previsione di agevolazioni e di titoli preferenziali per

l'ammissione ai pubblici impieghi rientra nella discrezionalità del

legislatore, al quale spetta ogni valutazione in ordine

all'opportunità ed al contenuto della concreta disciplina; in secondo

luogo che, essendo la valutabilità del titolo in questione

riconosciuta o esclusa, a seconda che il concorso sia rispettivamente

espletato da un ente locale o da un ente sanitario nazionale, per tutti

i medici che abbiano prestato servizio sanitario all'estero, la norma

denunciata non integra alcuna violazione del principio di uguaglianza. Considerato in diritto :

1. - Il Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia- Romagna ha

ritenuto "non manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale, sollevata d'ufficio, in relazione all'art. 3 della

Costituzione, dell'art. 1 della legge 10 luglio 1960, n. 735, nella

parte in cui limita il riconoscimento, nei modi affermati dalla legge

medesima, dei servizi medici prestati all'estero, ai soli fini della

valutabilità nei concorsi presso gli Enti locali della Repubblica".

2. - L'art. 1 della legge 10 luglio 1960, n. 735, dispone che "il

servizio sanitario prestato all'estero da sanitari italiani... è

riconosciuto ai fini dell'ammissione ai concorsi di posti di sanitario

presso enti locali... e come titolo valutabile nei concorsi medesimi,

analogamente a quanto previsto dalle vigenti disposizioni per i servizi

prestati nel territorio nazionale".

Ad avviso del giudice a quo, la trascritta norma contrasterebbe con

l'art. 3 Cost., in quanto, pur se non sia ravvisabile alcuna

ragionevole differenza tra un reparto o ambulatorio gestito da un ente

locale ed un reparto o ambulatorio gestito da un istituto mutualistico

a carattere nazionale, consente che un medesimo titolo venga "valutato

o non valutato, nella identità delle caratteristiche del posto da

ricoprire, a seconda del tipo di amministrazione pubblica". E nella

specie, il servizio sanitario prestato all'estero, che a sensi

dell'impugnata norma sarebbe stato valutato in un concorso presso un

ente locale, venne ritenuto non valutabile, a sensi della stessa legge,

per il conferimento di un incarico di specialista presso un ambulatorio

a gestione diretta dell'INAIL. La legge n. 735 del 1960 - si afferma

ancora nell'ordinanza - contiene "una norma discriminante, suscettibile

nella sua applicazione di determinare condizioni di disuguaglianza, di

disparità di trattamento, tra cittadini in par condicio", "tra medici

rimpatriati, a seconda che la loro aspirazione di lavoro si indirizzi

presso l'una o l'altra delle pubbliche amministrazioni". E ciò, pur se

la Costituzione garantisca "l'uguale diritto di tutti i cittadini al

lavoro, all'impiego pubblico".

3. - La questione è fondata.

A giudizio di questa Corte, la disposizione impugnata crea

effettivamente, come recita l'ordinanza "una disuguaglianza

irragionevole che non trova alcuna giustificazione oggettiva,

dipendendo da una ingiustificata discriminazione tra enti pubblici e

che diventa una ingiusta discriminazione tra cittadini che hanno gli

stessi diritti, le stesse aspettative costituzionalmente garantite".

Del resto, la ratio della legge emerge dai lavori parlamentari:

basta all'uopo ricordare che nella stessa relazione del Ministro della

sanità, che accompagnava il disegno di legge, si affermava che questo

mirava al riconoscimento (del servizio sanitario prestato all'estero)

"presso le pubbliche amministrazioni del territorio nazionale", e

perciò non solo presso gli enti locali. Conforta in tale conclusione

il rilievo che la recentissima legge 8 novembre 1984, n. 752

(riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni

sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie

e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta

la laurea) non riproduce la censurata discriminazione. Né può

riconoscersi pregio all'obiezione dell'Avvocatura dello Stato, la quale

si limita ad osservare genericamente che in materia la previsione

rientra nella competenza del legislatore, "al quale spetta la

valutazione della opportunità e del contenuto di tale previsione".

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 10

luglio 1960, n. 735 (riconoscimento del servizio sanitario prestato dai

medici italiani negli ospedali all'estero) "nella parte in cui limita

il riconoscimento, nei modi affermati dalla legge medesima, dei servizi

medici prestati all'estero, ai soli fini della valutazione nei concorsi

presso gli enti locali".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO

GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:283 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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