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I permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione di idrocarburi sono accordati all'Ente nazionale idrocarburi e alle societa', di cui al precedente art. 34 dal Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e previa deliberazione del Comitato dei Ministri, di cui all'art. 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 136. In deroga a quanto disposto dal precedente art. 29, le aree di cui al primo comma dello stesso articolo possono essere concesse all'Ente nazionale idrocarburi e alle societa' sopraindicate con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e previa deliberazione del Comitato dei Ministri, di cui all'art. 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 136. Ai permessi di ricerca, e alle concessioni di cui ai precedenti commi non si applicano le disposizioni dell'art. 3, secondo comma, e dell'art. 15, primo comma, della presente legge, ferma restando la disposizione che i permessi non possono essere contigui.

Testo in vigore dal 29 gennaio 1957 al 18 agosto 1967

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-01-11;6~art35 · fonte del testo

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