Le istanze di permessi di ricerca, gia' pubblicate nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e in corso di esame all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, sono considerate valide e conservano la data di presentazione originaria. Nei confronti delle medesime sono considerate concorrenti le istanze presentate non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione della prima domanda nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi. Potra' essere richiesta l'estensione della titolarita' delle istanze ad altri soggetti. Il richiedente deve, entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, delimitare l'area richiesta secondo i criteri indicati nel precedente articolo 59. Entro lo stesso termine puo' chiederne altresi' l'ampliamento fino all'estensione massima di 70 mila ettari. Se, peraltro, l'area di ampliamento supera il 20 per cento dell'area originaria, e' attribuita all'istanza, ai fini della concorrenza, la data della richiesta di ampliamento. I richiedenti, ai fini di quanto previsto al precedente articolo 57, terzo comma, potranno, entro il termine sopra citato, modificare i programmi di lavoro gia' presentati a corredo delle istanze originarie.

Testo vigente dal 3 agosto 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-07-21;613~art77 · fonte del testo

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