L'articolo 2 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e' sostituito dal seguente: "((Il permesso di ricerca e' esclusivo ed e' accordato ai richiedenti cittadini o enti italiani o degli altri Stati della Comunita' economica europea o a societa' aventi sede sociale in Italia o nei predetti Stati e alle persone fisiche o giuridiche aventi nazionalita' di Stati che ammettano i cittadini, gli enti e le societa' italiani alla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nei rispettivi territori, purche' abbiano capacita' tecnica ed economica adeguata)). Il permesso e' rilasciato con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi. Con lo stesso decreto e' approvato il programma dei lavori che il richiedente intende effettuare. In caso di concorso di domanda per la stessa zona si tiene conto della presentazione di un programma di lavoro che preveda la piu' razionale e completa ricerca ed assicuri la piu' sollecita messa in valore dei giacimenti eventualmente rinvenuti, delle garanzie offerte per l'esecuzione di detto programma, con particolare riguardo alle esperienze acquisite nel settore dell'industria estrattiva, e dell'apporto che il richiedente ha gia' fornito o fornisce alle risorse energetiche del Paese. A parita' di condizioni vale il criterio della priorita' di presentazione delle domande. Sono considerate domande concorrenti, ai fini del quarto comma, quelle presentate nelle more dell'istruttoria e, in ogni caso, non oltre tre mesi dalla pubblicazione della prima domanda nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi".

Testo vigente dal 25 luglio 1970

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 25 luglio 1970

Confronto con la versione in vigore dal 3 agosto 1967 al 25 luglio 1970. 2 parole tolte, 15 parole aggiunte.

L'articolo 2 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e' sostituito dal seguente: "Il permesso di ricerca e' esclusivo ed e' accordato ai richiedenti cittadini o enti italiani o aggiunto: degli altri Stati della Comunita' economica europea o a societa' aventi sede sociale in Italia aggiunto: o nei predetti Stati e alle persone fisiche tolto: e aggiunto: o giuridiche aventi nazionalita' di Stati che ammettano i cittadini, gli enti e le societa' tolto: italiane aggiunto: italiani alla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nei rispettivi territori, purche' …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1967-07-21;613~art57 · fonte del testo

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