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L'esenzione fiscale prevista dall'articolo 34 della presente legge si applica sulla parte non superiore al 50 per cento degli utili realizzati nell'esercizio di attivita' di coltivazione di idrocarburi nelle zone sottoposte alla disciplina della legge 11 gennaio 1957, n. 6, purche' tale parte sia direttamente investita nelle operazioni di prospezione o di ricerca degli idrocarburi liquidi e gassosi, o di ambedue le fasi, sia nelle stesse zone, sia nel mare territoriale, sia nella piattaforma continentale italiana, e le operazioni siano completato entro quattro anni dalla data di presentazione della dichiarazione intesa ad ottenere l'agevolazione. L'esenzione di cui al comma precedente e' concessa per la durata, alle condizioni e con le modalita' indicate nel citato articolo 34.

Testo in vigore dal 3 agosto 1967 al 1 marzo 1988

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