L'articolo 13 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e' sostituito dal seguente: "Al titolare del permesso che, mediante la perforazione di un pozzo, abbia rinvenuto idrocarburi liquidi o gassosi, e' concessa la coltivazione entro un'area che comprende il pozzo stesso, se la capacita' produttiva del pozzo e gli altri elementi di valutazione geomineraria disponibili giustificano tecnicamente ed economicamente lo sviluppo del giacimento scoperto. L'area di cui al comma precedente deve essere tale da consentire il razionale sviluppo del giacimento scoperto. La domanda di concessione deve essere presentata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, corredata del programma dei lavori di sviluppo e dei lavori di ricerca previsti nell'ambito della concessione a pena di decadenza entro 120 giorni dal riconoscimento da parte dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi del ritrovamento e delle caratteristiche di cui al comma primo. Il programma indica il termine entro il quale si prevede di completare lo sviluppo del campo e di dare inizio alla coltivazione. La concessione, previo accertamento dell'adempimento degli obblighi derivanti dal permesso, e' rilasciata, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato. Con lo stesso decreto sono determinate la estensione e la configurazione dell'area della concessione, e' approvato il programma di sviluppo del campo di coltivazione, ne e' fissato il termine di ultimazione ed e' altresi' approvato il programma dei lavori di ricerca previsti nell'ambito della concessione. La concessione e' regolata dal disciplinare tipo vigente all'atto del rilascio del permesso".

Testo vigente dal 3 agosto 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-07-21;613~art62 · fonte del testo

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