Il titolare del permesso deve:

  • 1)svolgere il programma di lavoro entro i termini stabiliti nel permesso;
  • 2)riferire all'autorita' mineraria, nei termini e con le modalita' indicate nel permesso, sulle indagini effettuate e sottoporre preventivamente il programma relativo alla tecnica di perforazione di ciascun pozzo alla approvazione dell'autorita' mineraria, dando notizie sull'andamento dei lavori e sui risultati ottenuti;
  • 3)entro quindici giorni dal rinvenimento di idrocarburi, darne notizia all'autorita' mineraria;
  • 4)comunicare all'autorita' mineraria le notizie di carattere economico e tecnico e gli altri dati che essa richieda;
  • 5)conservare, con le modalita' indicate nel permesso, i campioni dei materiali solidi, liquidi e gassosi ritrovati durante i lavori ed i campioni dei minerali rinvenuti;
  • 6)consegnare all'autorita' mineraria i campioni che essa richieda;
  • 7)osservare le disposizioni della legge e dei regolamenti minerari nonche' quelle previste nel permesso e le prescrizioni che venissero impartite dall'autorita' mineraria, ai fini della regolare esecuzione del programma, e dall'autorita' marittima per quanto concerne le materie di cui al terzo e quinto comma dell'articolo 2. 5
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 9 gennaio 1991, n. 9

5

La L. 9 gennaio 1991, n. 9 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Agli obblighi dei titolari di permessi di ricerca, di cui [...] all'articolo 22 della legge 21 luglio 1967, n. 613, e con riferimento anche ai permessi gia' in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono aggiunti i seguenti: a) comunicare all'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi o alla sezione competente, entro quindici giorni, il rinvenimento di fluidi geotermici, di falde idriche non salate, di sostanze minerali diverse dagli idrocarburi; b) porre in atto le misure eventualmente richieste dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa, ove occorra, con altri organi dello Stato interessati, ai fini della conservazione delle risorse naturali di cui alla lettera a), che per la loro natura o per l'entita' del giacimento presentino un evidente interesse economico".

Testo vigente dal 31 gennaio 1991

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 31 gennaio 1991

Confronto con la versione in vigore dal 3 agosto 1967 al 31 gennaio 1991.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 9 gennaio 1991, n. 9

    La L. 9 gennaio 1991, n. 9 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Agli obblighi dei titolari di permessi di ricerca, di cui [...] all'articolo 22 della legge 21 luglio 1967, n. 613, e con riferimento anche ai permessi gia' in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono aggiunti i seguenti: a) comunicare all'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi o alla sezione competente, entro quindici giorni, il rinvenimento di fluidi geotermici, di falde idriche non salate, di sostanze minerali diverse dagli idrocarburi; b) porre in atto le misure eventualmente richieste dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa, ove occorra, con altri organi dello Stato interessati, ai fini della conservazione delle risorse naturali di cui alla lettera a), che per la loro natura o per l'entita' del giacimento presentino un evidente interesse economico".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1967-07-21;613~art22 · fonte del testo

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