Entro il termine di 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i titolari di permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione, rilasciati dalla Regione siciliana nel mare territoriale adiacente al suo territorio, devono chiedere il rinnovo del rispettivo titolo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il rinnovo del titolo, previo accertamento dell'osservanza degli obblighi assunti e sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, e' accordato in conformita' alle disposizioni della presente legge con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per la marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti le materie di cui al terzo e quinto comma dell'articolo 2.

Testo vigente dal 3 agosto 1967

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 21/1968

    Parametro
    17 aprile 1968

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale proposte dalla Regione siciliana in riferimento agli artt. 14, lett. h, 20, prima parte, 33, 36 e 43 del suo Statuto, nonché dalla Regione sarda in riferimento agli artt. 3, lett. d, m, p, 4, lett. a, e, f, e 6 del suo Statuto, e in ordine alla legge 21 luglio 1967, n. 613, che regola le ricerche e coltivazioni degli id…

    Art. 3 Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi · Art. 2 Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi · Art. 43 Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi · Art. 45 Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1967-07-21;613~art53 · fonte del testo

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