Corte costituzionale

Sentenza n. 21/1968

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/04/1968 · relatore Michele Fragali

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge 21

luglio 1967, n. 613, concernente ricerche e coltivazioni degli

idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma

continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla

ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, promossi

con i seguenti ricorsi:

1) ricorso del Presidente della Regione siciliana notificato il 30

agosto ed il 1 settembre 1967, depositato in cancelleria il 7 settembre

1967 ed iscritto al n. 24 del Registro ricorsi 1967;

2) ricorso del Presidente della Regione autonoma della Sardegna

notificato il 30 agosto 1967, depositato in cancelleria l'8 settembre

1967 ed iscritto al n. 25 del Registro ricorsi 1967.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 31 gennaio 1968 la relazione del

Giudice Michele Fragali;

uditi gli avvocati Antonio Sorrentino, Vittorio Ottaviano e Pietro

Virga, per la Regione siciliana; gli avvocati Pietro Gasparri, Alberto

Montel e Feliciano Benvenuti, per la Regione sarda, ed il sostituto

avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il Presidente del

Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - La Regione siciliana e quella sarda, con distinti ricorsi del

30 agosto - 1 settembre 1967 e 30 agosto 1967, hanno impugnato la legge

21 luglio 1967, n. 613, concernente ricerche e coltivazioni degli

idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma

continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla

ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi.

La Regione siciliana ha contestato la legge in quanto riserva allo

Stato il diritto di esplorare la piattaforma continentale, di

sfruttarne le risorse naturali, di rilasciare le relative concessioni,

e ha chiarito che l'impugnativa è stata proposta con particolare

riguardo agli artt. 2, 43, 45, 53 e 54 e agli ultimi sei commi della

tabella A (recte: B) della sopra citata legge; la Regione sarda si è

riferita esclusivamente al comma primo dell'art. 2, ai commi 2, 3 e 4

dell'art. 5, all'art. 11, ai commi 1 e 2 dell'art. 17, al terzo comma

dell'art. 20, al primo comma dell'art. 23, ai commi 4 e 5 dell'art. 27,

al comma primo dell'art. 32, ai commi 1 e 5 dell'art. 33, al comma

primo dell'art. 35, agli artt. 40, 41, 42, 49, 53, 54 e ogni altra

disposizione che risulti connessa con le precedenti, salvo, per quanto

possa essere ritenuto un tutto logicamente inscindibile, la

dichiarazione di illegittimità dell'intera legge.

2. - La Regione siciliana ha rilevato che i giacimenti di

idrocarburi appartengono al suo patrimonio indisponibile, come ha anche

deciso l'Alta Corte per la Sicilia nella sua sentenza 18 marzo - 4

luglio 1950, e che, sulla materia, ha quindi potere di legislazione

esclusiva ai sensi dell'art. 14 lett. h dello Statuto e potestà

amministrativa in virtù del successivo art. 20 parte prima; tale

duplice potestà essa ha esercitato anche per le zone sottomarine

adiacenti alle coste dell'isola senza che da parte dello Stato fosse

stata sollevata eccezione alcuna.

Lo Stato, secondo la dottrina moderna, ha, sul mare territoriale e

sulla piattaforma continentale, alcune potestà giustificate da ragioni

di continuità, contiguità o accessorietà; e tali ragioni possono

spiegare efficacia unicamente a favore della Regione, che è l'ente

titolare di poteri in materia di ricerca o sfruttamento di giacimenti

minerari e dato che i giacimenti che si rinvengono sulla piattaforma

sono il più delle volte continuazione di quelli esistenti sulla

terraferma.

Fra i beni rientranti nella sfera della Regione siciliana vi è

anche il demanio marittimo, il quale è escluso dalla sfera della

Regione sarda per espressa disposizione statutaria, mentre lo Statuto

siciliano mantiene allo Stato solo i beni che ne interessano la difesa;

alla Regione siciliana è stata attribuita la competenza legislativa in

materia di pesca senza la limitazione alle acque interne posta

dall'art. 117 della Costituzione, in modo che vi sono potestà

regionali che si esercitano sul mare territoriale, come ha riconosciuto

la Corte con la sentenza 26 gennaio 1957, n. 23, relativa

all'estensione della potestà di pesca della Regione sarda alle acque

territoriali.

Nemmeno un interesse nazionale potrebbe prospettarsi perché, a

prescindere dalla circostanza che non si presentano per la Sicilia

fasce costiere contigue a quelle di altri Stati, va distinto

l'esercizio delle facoltà di dare concessioni da quello del rispetto

degli obblighi internazionali assunti dallo Stato. Dalla ratifica della

convenzione internazionale sulla piattaforma sarebbe disceso

automaticamente l'obbligo per la Regione di rispettare le clausole di

tale convenzione, non già il trasferimento allo Stato della competenza

spettante alla Regione.

Non vale nemmeno il profilo relativo alla tutela sanitaria contro

l'inquinamento delle acque: essa è attribuita all'autorità locale non

a quella centrale, e in materia sanitaria la Regione siciliana possiede

una sua competenza nei limiti dei principi a cui si informa la

legislazione statale. La legge impugnata non detta principi generali

nuovi; e, comunque, l'introduzione di principi del genere non farebbe

argomentare il trasferimento della competenza dallo Stato alla Regione.

Non va infine che la ricerca di idrocarburi nel mare territoriale

avrebbe un carattere strumentale per la ricerca di un bene (giacimento)

che ancora non si sa se esiste: la potestà legislativa ed

amministrativa della Regione non può essere ristretta ai giacimenti

minerari scoperti.

In ogni caso è da considerarsi incostituzionale l'art. 54 della

legge il quale devolve alle Regioni a statuto speciale una terza parte

dell'aliquota in natura corrisposta per le concessioni relative a

giacimenti siti nel sottofondo del mare territoriale adiacente alle

coste delle Regioni stesse. La norma implicitamente riconosce

l'appartenza alla Regione di una parte delle risorse del mare

territoriale; ma la ripartizione fra Stato e Regione dell'utilizzazione

di tali risorse, comportando una modificazione delle norme in materia

finanziaria, avrebbe richiesto le preventive determinazioni della

commissione di cui all'art. 43 dello Statuto.

3. - La Regione sarda ha osservato che le due disposizioni

fondamentali della legge, l'art. 2 e l'art. 49, disconoscono il diritto

reale della stessa sui giacimenti minerari della piattaforma, la

competenza che la medesima ha in tema di esercizio industriale delle

miniere e in materia di agricoltura, di pesca, di turismo.

La sentenza della Corte 26 gennaio 1957, n. 23, ha stabilito che la

competenza regionale in materia di pesca si estende alle acque

territoriali ed anche oltre, fino all'estremo margine dello spazio

marittimo che circonda il territorio e sul quale, sia pure a titolo

accessorio, si esercita il potere dello Stato. Questo principio è

stato accolto, con estensione alla materia delle saline e, per certo

aspetto, anche a quella dell'igiene e sanità, con l'art. 1 delle norme

di attuazione dello Statuto sardo approvato con D.P.R. 24 novembre

1965, n. 1627; e niente osta che analogo criterio di estensione valga

riguardo alle attività di sfruttamento minerario ed eventualmente

anche di coltivazione vegetale del fondo marino, salvi i limiti di

estensione posti dal diritto internazionale. A tale estensione non si

oppongono le disposizioni statutarie che riservano allo Stato la

titolarità del demanio marittimo: si può ammettere che esse

riguardano non solo le acque ma anche il fondo in quanto alveo che le

contiene; tuttavia i giacimenti minerari, anche quando si trovino nel

perimetro di aree demaniali costituiscono oggetto di patrimonio

indisponibile, che è una situazione la quale può coesistere con la

proprietà demaniale dello Stato sul suolo marino, allo stesso modo in

cui coesiste con la proprietà privata del suolo terrestre.

D'altronde, per quanto attiene al mare e al suolo marino

estendentesi oltre la spiaggia e fuori del porti e delle rade, si parla

impropriamente di proprietà demaniale, trattandosi di aree sottratte a

qualsiasi regime di appartenenza (res communes omnium); e la legge

impugnata le sottopone invece a tale regime. Il quale, in mancanza di

disposizioni costituzionali in contrario, non potrebbe essere se non

quello determinato dalla consistenza delle aree stesse; quindi, nella

specie, nella misura in cui la piattaforma continentale sia costituita

da giacimenti minerari, non potrebbe essere se non il regime della

patrimonialità indisponibile delle Regioni insulari autonome, in

quanto adiacente ai loro territori.

La circostanza che il mare territoriale e la piattaforma

continentale sono oggetto di interessi propriamente statali non esclude

affatto la competenza della Regione per quanto concerne i giacimenti

minerari esistenti nell'area della piattaforma. Il problema sarà, se

mai, quello di coordinare, con norme di attuazione, le competenze

regionali e quelle statali, mediante un sistema di consultazione e,

all'occorrenza, di concerti, come si è fatto con il ricordato D.P.R.

24 novembre 1965, n. 1627, riguardo alla pesca.

4. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha rilevato che

l'esistenza di un qualche potere delle Regioni, certamente da escludere

per la piattaforma posta fuori dai limiti del mare territoriale, è

stata negata in un parere del Consiglio di Stato del 12 agosto 1948,

sia per l'impossibilità di assimilare il territorio dello Stato al

mare territoriale, soggetto alla sovranità dello Stato, ma non

costituente suo territorio, sia per le implicazioni di ordine interno

ed internazionale (sicurezza, difesa, rapporti con altri Stati, ecc.)

che la prospezione e lo sfruttamento del fondo e del sottofondo marino

comportano, considerati unitariamente e senza soluzioni di continuità.

A queste ragioni potrebbero aggiungersi la novità e l'autonomia del

diritto attribuito allo Stato con la legge impugnata; le quali

escludono che esso possa considerarsi trasferito alle Regioni

ricorrenti con gli artt. 14 lett. h, 20 e 23 Statuto siciliano e con

gli artt. 3, 4 e segg. Statuto sardo: codesti articoli concernono, e

non potevano concernere altro, le miniere esistenti nel territorio

dello Stato; le quali soltanto, per altro, costituiscono patrimonio

indisponibile dello Stato o delle Regioni. Con riferimento al ricorso

della Regione sarda, il Presidente del Consiglio ha osservato che le

funzioni ad essa trasferite in materia di agricoltura, pesca, miniere,

turismo, sanità dagli articoli 3 e seguenti dello Statuto, ed i

conseguenti diritti patrimoniali, riguardano poteri e diritti già

spettanti allo Stato; e comunque sono limitati al territorio

dell'isola, che non comprende la piattaforma continentale, né termina

con il lido del mare.

5. - La Regione sarda e il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rispettivamente il 16 gennaio e il 12 gennaio 1968, hanno depositato

memoria illustrativa delle proprie deduzioni.

La Regione siciliana ha depositato la sua memoria il 19 gennaio

1968, quindi fuori termine.

All'udienza del 31 gennaio 1968 i difensori delle parti hanno

illustrato e ribadito le proprie tesi. Considerato in diritto :

1. - Le due cause possono essere decise con unica sentenza.

Esse concernono la medesima legge statale, che viene impugnata

nella sua integrità. Infatti la Regione siciliana domanda

esplicitamente la dichiarazione di illegittimità di tutte le

disposizioni che la compongono, e solo a titolo indicativo ne elenca

alcune; a sua volta la Regione sarda fa riferimento a singole norme, ma

chiede, nel contempo, la dichiarazione di illegittimità delle altre

non indicate, in quanto la legge possa essere ritenuta un tutto

logicamente inscindibile. I motivi dell'impugnazione poi, o sono

identici per entrambi i ricorsi, o hanno attinenze reciproche.

2. - La proposta questione sostanzialmente concerne la pretesa

delle due suddette Regioni alle risorse del fondo e del sottofondo

marino che circonda le rispettive isole. Giova ricordare, a tal

riguardo, che, al tempo della promulgazione dello Statuto siciliano e

di quello sardo, l'esistenza a favore dello Stato del diritto inerente

a tali risorse era internazionalmente oggetto di serie discussioni. Non

è supponibile perciò che lo Stato abbia attribuito alle Regioni

ricorrenti una potestà legislativa e amministrativa su una materia che

nemmeno esso poteva ritenere certamente ed indiscutibilmente nella sua

sfera, e che comunque internazionalmente, neanche entro un minimo di

utilizzabilità, era geograficamente e giuridicamente definita. Le

manifestazioni che si erano avute ad opera di Stati stranieri non

avevano prodotto una norma internazionale di valore generale; e fino ad

oggi, del resto, nemmeno la convenzione di Ginevra 28 aprile 1958 sulla

piattaforma continentale, alla quale l'Italia non ha ancora aderito,

per quanto predisposta sotto l'egida dell'Organizzazione delle Nazioni

Unite, ha ricevuto la ratifica di tutti gli Stati che la posero in

essere.

Comunque, quello sulla piattaforma continentale è un diritto che

è condizionato dall'utilizzabilità economica del suo oggetto, tanto

vero che l'art. 1 primo comma della legge impugnata, oltre i duecento

metri di profondità, genericamente lo estende fino al limite della

possibilità di sfruttamento; e lo Stato italiano fu in grado di

esercitare quel diritto soltanto in tempo recente. La prima

manifestazione di tale esercizio è infatti quella con cui fu affidato

all'Ente nazionale idrocarburi il compito di eseguire ricerche su

alcune zone marine dell'Adriatico, in base alla legge 10 febbraio 1953,

n. 136, posteriore alla promulgazione degli Statuti delle regioni

ricorrenti; solo dopo tale promulgazione perciò la piattaforma

continentale assunse, nell'ordinamento interno, ma parzialmente, il

carattere di bene giuridico, perché solo allora acquistò il requisito

dell'appropriabilità, che è essenziale per la qualifica di una cosa

come bene.

Al di sotto dell'isobata dei duecento metri nemmeno oggi si sa fino

a qual punto il diritto statale in discorso si potrebbe esplicare con

effettività; e per potersi sostenere che esso sia stato trasferito

alle Regioni ricorrenti, dovrebbe affermarsi che si possa ritenere

passata ad esse anche la competenza a determinarne il limite, vale a

dire la competenza a fissare l'ambito della sfera dello Stato con

effetti nell'ordinamento internazionale, che attiene invece a quello

che si suol designare potere estero, di spettanza esclusiva dello

Stato. Indiscutibile è che la Sardegna ha piattaforma in comune con la

Corsica; ma del pari non è discutibile, nonostante le contestazioni

mosse al riguardo dalla Regione, che la Sicilia è in una stessa

piattaforma con l'isola maltese. E, se è esatto l'assunto che le

Regioni, ricorrendo avverso la legge del 1967, non hanno inteso

affermare che avrebbero potuto sostituirsi allo Stato nell'ambito

internazionale, è anche vero che internazionalmente allo Stato sarebbe

imputata la azione autonoma delle Regioni sulla piattaforma adiacente

al loro territorio, se ne avessero diritto, con l'effetto, non solo di

determinare in concreto i termini del rapporto interstatuale, ma anche

di coinvolgere la responsabilità internazionale dello Stato circa il

modo di esercizio di quell'azione.

3. - Si è opposto che la piattaforma predetta è un accessorio o

una pertinenza della terraferma: ma essa non è al servizio di questa

ultima ai fini dell'esercizio del diritto di sfruttamento, e, al

contrario, è la terraferma che condiziona tale esercizio (art. 31

legge impugnata). Non basta inoltre rilevare che talora i giacimenti

sottomarini sono continuazione di quelli del sottosuolo: l'osservazione

fa arguire che può esservi unità fra taluni adunamenti minerari e,

quando v'è tale unità, che v'è convergenza di interessi fra Stato e

Regione, non certo potrebbe giustificare l'assorbimento della

competenza dello Stato in quella della Regione, talora financo

sproporzionata nel fatto, ove la porzione terrestre del sedimenti fosse

minima.

La ricerca sottomarina può organizzarsi e svolgersi unitariamente

dalla zona che corrisponde al sovrastante mare territoriale fino a

quella che sottostà all'alto mare; e per ciò solo non potrebbe essere

oggetto di potestà regionali, sicuramente non estensibili al mare

libero. Non si potrebbe dividere il fondo e il sottofondo marino fra

zona territoriale, zona contigua e zona d'alto mare, per riconoscere

alle regioni una competenza unicamente riguardo alle attività che

possono esercitarsi sulla porzione di fondo e di sottofondo sottostante

al mare territoriale, perché la corrispondente differenziazione del

mare si rifà ad una varia natura e ad una diversa intensità dei

poteri dello Stato, che attengono alla difesa, alla polizia della

navigazione, alla vigilanza doganale, e via enumerando, mentre sul

fondo e sul sottofondo marino si esplicano poteri di contenuto e di

intensità uguali per tutta la fascia che va dalla linea della bassa

marea fino al limite esterno della piattaforma. In altre parole, la

condizione giuridica differenziata del mare trova fondamento in una

diversità di funzione del suoi vari tratti, là dove una sola è la

funzione del fondo e del sottofondo marino; e la distinzione del mare

territoriale della zona contigua e dell'alto mare è rilevante soltanto

nella misura in cui lo è secondo il diritto internazionale, il quale

non fa prevedere, per la piattaforma continentale, l'instaurazione di

trattamenti diversi a seconda della sua posizione geografica.

Impedisce una ripartizione fra Stato e Regione della competenza

sulla materia anche la subordinazione del relativo diritto al libero

esercizio degli interessi garantiti, sul mare, agli Stati terzi,

secondo l'ordinamento internazionale (art. 2, comma terzo, della

legge), e quindi secondo ciò che può essere determinato

dall'evoluzione dei rapporti interstatuali.

La valutazione della situazione di tali rapporti è pure estranea

alla competenza regionale; e nemmeno a tal proposito si può obiettare

che le regioni ricorrenti non intendono esimersi dal dovere di

osservare gli obblighi internazionali nell'esercizio della rispettiva

competenza perché, nella specie, se il diritto reclamato dalle Regioni

ricorrenti non è scindibile dal limite posto a tutela dell'interesse

degli Stati terzi, esso dovrebbe comportare l'esplicazione di potestà

efficaci ad impedire che quegli Stati terzi eccedano nell'esercizio del

loro diritti e che questi diritti siano violati da coloro ai quali si

attribuisce il compito di ricercare e di coltivare quelle risorse: sono

potestà codeste che non si possono definire di competenza regionale

senza che resti indebolita la posizione internazionale dello Stato, la

quale richiede pienezza, assolutezza ed immediatezza di interventi.

diritti degli Stati terzi possono trovare restrizione solo

nell'esigenza di soddisfare interessi inerenti alla vita della

comunità statale nella sua unità e nella sua inscindibilità, non

interessi appartenenti soltanto ad una parte di quella comunità,

com'è la regione.

4. - Non convince nemmeno l'asserto che, essendo lo Stato

articolato in Regioni, per le materie statutarie la competenza statale

si risolve in una competenza regionale. A parte l'ipotesi di competenza

concorrente, si può rilevare in contrario che le stesse materie di

competenza esclusiva ricevono restrizioni naturali dai motivi che hanno

determinato la istituzione delle Regioni, consistenti nella cura

dell'interesse esclusivamente o almeno prevalentemente localizzato

nella sfera regionale (sentenza 1 aprile 1958, n. 28), sempre che si

ponga sul piano di quell'unità dello Stato in cui le Regioni si

sistemano e vivono, e sul piano delle esigenze fondamentali che

informano la vita dello Stato (sentenze 22 gennaio 1960 n. 2 e 6 aprile

1965 n. 26); in modo che questa Corte ha potuto decidere che, non

ostante la generica dizione degli Statuti, di regola, la cerchia delle

materie che essi affidano alle Regioni non contiene anche il

regolamento degli inerenti rapporti di diritto privato (sentenza 24

gennaio 1957 n. 35, 27 giugno 1957 n. 109, 8 luglio 1958 n. 49, 5

giugno 1962 n. 63) e che il rispetto degli obblighi internazionali

dello Stato è, per la competenza regionale, un limite indefettibile,

pur se il singolo Statuto non lo segni in modo espresso (sentenza 4

aprile 1963 n. 49).

Non ha pregio neanche l'obiezione che i medesimi motivi che

giustificano l'estensione delle potestà statali sulla piattaforma

continentale impongono di portarvi la competenza regionale: tale

estensione fu determinata, come ricorda la relazione alla legge

impugnata, dal riflettersi dell'esercizio del diritto in questione

sulla sicurezza dello Stato, sulla conservazione del litorale, delle

spiagge, delle rade, e dei porti, e sull'attuazione di un programma

produttivo efficace a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti

degli idrocarburi e a ridurre il ricorso all'approvvigionamento estero,

fino a dare al Paese una autonomia di settore: tutte finalità che non

attengono all'interesse esclusivo o prevalente delle regioni. Gli

idrocarburi sono fonti di energia, e le fonti di energia (giova

ricordarlo) sono beni che, ex art. 43 della Costituzione, a fini di

utilità generale, possono formare oggetto di riserva a favore dello

Stato: ed è da notare che, negli Stati Uniti di America, con l'Outer

continental shelf land act (7 agosto 1953), le aree sottomarine furono

dichiarate di proprietà federale, rimanendo sottratte al potere degli

Stati federati.

Quello dell'esistenza di un mare territoriale regionale altro non

è se non problema di esistenza, fra le competenze regionali, di

singole materie aventi un oggetto che implica l'utilizzazione di quel

mare: e non è perciò invocabile a favore dell'accoglimento dei

ricorsi la sentenza di questa Corte del 21 gennaio 1957 n. 23. Questa

riconobbe alla Regione sarda una competenza in materia di pesca

marittima, ma non giudicò che la Regione stessa ha un suo mare

territoriale o che può esercitare poteri su quel mare, sia pure

limitatamente alla pesca. La sentenza ammise, è vero, che la potestà

spettanti allo Stato riguardo al mare territoriale non sono

pregiudicate dall'esercizio di quella competenza; ma lo ammise per una

materia, come la pesca, che il D.P.R. 13 luglio 1954, n. 744, aveva

riconosciuto di poter decentrare presso le amministrazioni provinciali

riguardo al territorio dello Stato non ancora organizzato a Regioni con

statuto ordinario, mediante un apprezzamento che non è stato ripetuto

a proposito della piattaforma continentale, dato quanto si è sopra

esposto.

La legge impugnata ha mantenuto fermo il diritto della Regione

siciliana al controllo dell'attività di coloro ai quali essa aveva

accordato permessi e concessioni, non perché ha ammesso che le

relative potestà erano state esercitate legittimamente, ma volendo

prendere atto di una situazione di fatto e regolarla in via

transitoria; tanto vero che ha prescritto il rinnovamento del permesso

o della concessione da parte dell'amministrazione statale. Atti

amministrativi, come sono i permessi di ricerca e le concessioni di

coltivazione accordati dalle Regioni, non hanno la forza di

pregiudicare le competenze costituzionali; neppure se hanno efficacia

definitiva, per non avere formato oggetto di denuncia in sede di

conflitto di attribuzione.

5. - A riprova che gli Statuti non hanno attribuito alle Regioni

alcun diritto sulla piattaforma continentale sta la nozione di miniera

da essi accolta.

Questa nozione non può coincidere se non con quella che si desume

dal R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, dato il tempo in cui gli Statuti

iniziarono la loro vita. Ma nel citato decreto appare chiaramente

presente un concetto di miniera collegato unicamente ed essenzialmente

al sottosuolo; tanto vero che il suo art. 1 pone ad oggetto della

normativa degli articoli successivi la ricerca e la coltivazione di

sostanze minerali e di energie "del sottosuolo" sotto qualsiasi forma e

condizione fisica. In correlazione a ciò, l'art. 5, secondo comma,

l'art. 15, quarto comma, e l'art. 27, quarto comma, del citato decreto,

per i permessi di ricerca, per le concessioni di coltivazione e per

l'autorizzazione al trasferimento delle concessioni, dispongono che

deve essere previamente sentita l'amministrazione militare, ove si

tratti di miniere esistenti in zone interessanti la difesa, ma nulla

statuiscono per la tutela dell'interesse della navigazione, come

avrebbero dovuto fare se il permesso, la concessione o l'autorizzazione

avesse potuto concernere le miniere sottomarine. E sempre in coerenza

alla nozione esclusivamente terrestre di miniera, le leggi di polizia

mineraria, fino al D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, emesso in esecuzione

della delegazione contenuta nella legge 4 marzo 1958, n. 198, non

avevano norme idonee a garantire la sicurezza delle lavorazioni

sottomarine e la sicurezza e la salute del lavoratori in esse

impegnati. Anche il Codice civile, all'art. 840, fa parola delle

miniere in un rapporto con il sottosuolo; e pertanto identica deve

ritenersi la nozione che delle medesime ha il precedente art. 826 come

beni facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato. Alla

figura della miniera sottomarina non si pensava quindi al tempo della

promulgazione degli statuti regionali per la Sicilia e per la Sardegna;

e perciò solo alle miniere di sottosuolo poterono, riferirsi tali

Statuti.

Quando affiorò nel nostro ordinamento giuridico, e cioè con la

citata legge 10 febbraio 1953, n. 136. quella figura fu delineata come

attinente a materia di esclusiva competenza statale, e quindi come bene

di patrimonio indisponibile dello Stato, dato il carattere dell'ente

cui veniva affidato il compito estrattivo nelle zone marittime che la

stessa legge indicava.

6. - Sotto una varietà di profili resta perciò escluso che la

legge 21 luglio 1967, n. 613, abbia leso una competenza attribuita alle

Regioni ricorrenti dai rispettivi Statuti. Se l'applicazione di tale

legge causasse interferenze statali su alcune competenze regionali (la

Regione sarda parla di agricoltura, di pesca, di turismo, di industria

e commercio, di produzione di energia elettrica e di linee marittime ed

aeree di piccolo cabotaggio e la Regione siciliana di sanità pubblica

e di pesca), sarebbe da ripetere quanto la Corte considerò nella

ricordata sentenza del 21 gennaio 1957 n. 23, a proposito della pesca

marittima nel mare sardo; che cioè le singole competenze regionali

debbono intendersi rigorosamente limitate, così da escludere ogni

esorbitanza in materie connesse di competenza statale, e senza

pregiudizio delle implicazioni di questa competenza, la quale tutela

interessi pubblici estranei alla sfera regionale.

E nemmeno per ciò che dispongono gli artt. 53 e 54 della legge è

configurabile una lesione della competenza regionale.

Quanto al primo, la Regione sarda non ha motivo di dolersi che non

le furono attribuiti poteri di controllo sull'attività del titolari di

suoi permessi di ricerca sottomarina. Questi permessi sono stati

accordati il 16 luglio 1967, e quindi posteriormente al perfezionamento

della legge impugnata, avvenuto, con l'approvazione della IX

commissione del Senato, il 13 luglio 1967: la legge non poteva regolare

la situazione conseguitane, perché ne ignorava l'esistenza. Pertanto

non può aver inteso di recare lesione ad una disciplina transitoria

della situazione di fatto che gli atti regionali avevano determinato,

ove essa avesse meritato la medesima tutela accordata alla Regione

siciliana, e si fosse ravvisato privo di importanza il fatto che era

stata prodotta nella scienza del suo contrasto con la legge già

approvata dalle camere.

Quanto all'art. 54 della legge, non è sostenibile, come fa la

Regione siciliana, che esso avrebbe fissato la quota della Regione sul

prodotto della coltivazione delle miniere di idrocarburi senza le forme

prescritte per le norme di attuazione degli statuti. La disposizione

predetta ha infatti voluto attribuire alle Regioni a statuto speciale,

non una compartecipazione al risultato economico della coltivazione

delle miniere sottomarine o una indennità a compenso di diritti che ad

esse venivano sottratti, ma un contributo speciale ai sensi dell'art.

119, terzo comma, della Costituzione. Lo si desume dalla limitazione

posta alla disponibilità della quota assegnata, che, secondo la norma

impugnata, deve essere destinata allo sviluppo delle attività

economiche regionali ed al loro incremento industriale, e che

palesemente si rifà al disposto del suddetto comma dell'art. 119; dal

quale si trae l'esigenza che sia determinata la destinazione del

contributo, e che si abbia riguardo particolare alla valorizzazione del

Mezzogiorno e delle isole. Per escludere la norma impugnata dal

suddetto schema costituzionale non basterebbe certo opporre che l'art.

54 della legge in esame accorda un contributo in natura e non in

danaro.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

proposte dalla Regione siciliana in riferimento agli artt. 14, lett. h,

20, prima parte, 33, 36 e 43 del suo Statuto, nonché dalla Regione

sarda in riferimento agli artt. 3, lett. d, m, p, 4, lett. a, e, f, e 6

del suo Statuto, e in ordine alla legge 21 luglio 1967, n. 613, che

regola le ricerche e coltivazioni degli idrocarburi liquidi e gassosi,

con particolare riguardo, per la Regione siciliana, agli artt. 2, 43,

45, 53, 54, e ultimi sei commi della tabella B della citata legge e,

per la Regione sarda, l'art. 2 comma 1, l'art. 5 commi 2, 3 e 4, l'art.

11, l'art. 17 commi 1 e 2, l'art. 20 comma 3, l'art. 23 comma 1, l'art.

27 commi 4 e 5, l'art. 32 comma 1, l'art. 33 commi 1 e 5, l'art. 35

comma 1, gli artt. 40, 41, 42, 49, 53, 54 della legge stessa e ogni

altra sua disposizione che risulti connessa con le precedenti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1968.

ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI

ECLI:IT:COST:1968:21 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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