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[1]All'art. 4 del R. decreto 15 ottobre 1936-XIV, n. 2190, dopo il 4° comma, e' aggiunto il seguente comma:
[2]«Se si tratta di esaminare le domande rivolte ad ottenere la idoneita' all'esercizio della professione di direttore di banda e di insegnante di canto corale, alla Commissione sono aggregati due esperti delle cennate discipline. Detti esperti sono nominati dal Sindacato nazionale musicisti, tramite il Ministero delle corporazioni».
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 11 aprile 1940-XVIII
[5]VITTORIO EMANUELE
[6]Mussolini - Bottai - Grandi - Di Revel - Ricci - Pavolini
[7]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Testo in vigore dal 3 giugno 1940 al 22 dicembre 2008
