Coloro che siano sprovvisti dei titoli di studio prescritti dalle lettere a) e b) dell'art. 3 della legge 4 giugno 1934, n. 977, e che alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana abbiano esercitato, da almeno tre anni, la professione di orchestrale, per poter continuare a far parte di orchestre devono chiedere ed ottenere apposito giudizio di idoneita'. Il giudizio di idoneita' sara' cosi' distinto:

  • a)idoneita' all'esercizio della professione di orchestre sinfoniche o liriche;
  • b)idoneita' all'esercizio della professione in orchestre di musica varia. Tale classificazione vale anche per le orchestre funzionanti alle dipendenze della R.A.I.

Testo vigente dal 5 maggio 1953

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1953-04-02;295~art1 · fonte del testo

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