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E' concesso un nuovo termine perentorio di sei mesi, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale del Regno, per la presentazione delle domande con i relativi documenti, ai sensi del R. decreto 15 ottobre 1936-XIV, n. 2190, da parte di coloro i quali, alla data del 2 luglio 1934-XII, esercitavano, da almeno tre anni, la professione di insegnante di discipline musicali in Istituti o Scuole di musica, ovvero la professione di orchestrale senza possedere i titoli di studio prescritti dagli articoli 1, 2 e 3 della legge 4 giugno 1934-XII, n. 977, ed intendano di essere ammessi al giudizio di idoneita' preveduto dall'art. 7 della predetta legge 4 giugno 1934-XII, n. 977.
Testo in vigore dal 3 giugno 1940 al 22 dicembre 2008
