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Se la riabilitazione sia stata concessa a norma dei decreti Luogotenenziali 15 luglio 1915, n. 1074, e 23 dicembre 1915, n. 1853 o delle disposizioni dell'articolo precedente, la esistenza del requisito della buona condotta, prescritto dall'art. 1, n. 3, delle disposizioni sullo stato degli impiegati civili, approvate con R. decreto-legge 30 dicembre 1923, numero 2960, dovra' essere determinata in relazione al periodo di tempo successivo alla data del provvedimento di riabilitazione. Tuttavia, nel caso di riabilitazione di diritto o della cessazione degli effetti delle decisioni di proscioglimento indicate nell'art. 633 del Codice di procedura penale, si dovra' aver riguardo al periodo di tempo successivo alla data in cui risulti che il militare riporto' la ferita o contrasse la infermita', per la quale fu dichiarato invalido di guerra.
Testo in vigore dal 22 giugno 1925 al 16 dicembre 2009
