I dipendenti civili o militari dello Stato o i dipendenti degli Enti locali, che hanno prestato giuramento a norma degli articoli 2, 3 e 4 della legge 23 dicembre 1946, n. 478, incorrono nella revoca dall'impiego per mancata fede al giuramento, indipendentemente dall'eventuale azione penale, se commettono nell'esercizio delle loro funzioni, uno o piu' atti che contrastino direttamente col giuramento di fedelta' alla Repubblica e al suo Capo, o di leale osservanza delle leggi dello Stato.

Testo vigente dal 3 dicembre 1947

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1947-11-16;1318~art1 · fonte del testo

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