La destituzione e' inflitta:

  • a)per atti i quali rivelino mancanza del senso dell'onore e del senso morale;
  • b)per atti che siano in grave contrasto con i doveri di fedelta' dell'impiegato;
  • c)per grave abuso di autorita' o di fiducia;
  • d)per dolosa violazione dei doveri di ufficio, che abbia portato grave pregiudizio allo Stato, ad enti pubblici o a privati;
  • e)per illecito uso o distrazione di somme amministrate o tenute in deposito, o per convivente tolleranza di abusi commessi da impiegati dipendenti;
  • f)per richiesta o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati dall'impiegato per ragioni di ufficio;
  • g)per gravi atti d'insubordinazione commessi pubblicamente, o per eccitamento all'insubordinazione;
  • h)per istigazione agli atti di cui alla lettera e) dell'art. 107.

Testo vigente dal 29 ottobre 1960

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1960-10-23;1196~art110 · fonte del testo

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