Art. 5 — Diritto sostitutivo della tassa d'ancoraggio per navi in crociera turistica

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 febbraio 1963 al 6 gennaio 2013. Leggi il testo vigente →

Le navi nazionali e le estere, equiparate in virtu' di trattati alle nazionali, le quali compiano crociere turistiche, hanno facolta' di pagare in luogo della tassa di ancoraggio un diritto di lire 300 per ogni passeggero imbarcato o sbarcato. Il diritto di lire 300 viene pagato una sola volta, qualunque sia il numero degli sbarchi o imbarchi effettuati dallo stesso passeggero durante la crociera. L'esercizio della facolta' di cui al primo comma e' indipendente da quanto dovuto in base all'articolo 2 per le merci imbarcate o sbarcate.

Testo in vigore dal 23 febbraio 1963 al 6 gennaio 2013

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-02-09;82~art5 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari