Art. 44 — Tassa sugli automezzi nel porto di Genova

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Gli automezzi e i rimorchi che entrino ed escano dall'ambito del porto di Genova con carico di merci o materiali oggetto di operazioni di imbarco o sbarco, sono soggetti al pagamento di una tassa non superiore al doppio di quella sui carri ferroviari di cui all'articolo 43. La misura della tassa, nel limite di cui al precedente comma, e' determinata dai Consorzio autonomo del porto di Genova previo consenso dei Ministeri del tesoro, delle finanze e della marina mercantile;

Testo in vigore dal 23 febbraio 1963 al 6 gennaio 2013

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-09;82~art44 · fonte del testo

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