Art. 36 — Addizionale alla tassa sulle merci nel porto di Genova

Il Consorzio autonomo del porto di Genova, allo scopo di far fronte alle spese necessarie per opere di sistemazione e miglioramento del porto, ha facolta' di applicare, previo assenso dei Ministeri del tesoro, delle finanze e della marina mercantile, una addizionale non superiore al 10 per cento alla tassa sulle merci, Prevista dall'articolo 33. La suddetta addizionale puo' in ogni tempo essere tolta o ribassata con provvedimento immediatamente esecutivo del Consorzio, limitatamente alla tassa sulle merci in transito.

Testo vigente dal 23 febbraio 1963

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-09;82~art36 · fonte del testo

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