Art. 16 — Diritto dovuto dalle navi e dai galleggianti esenti dalla tassa di ancoraggio

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Le navi del servizio marittimo dei porti, delle rade e delle spiagge dello Stato ed i galleggianti mobili in genere impiegati nei servizi attinenti alla navigazione ed al traffico marittimo, esenti dalla tassa d'ancoraggio a termine della lettera i) dell'articolo 13, sono soggette al pagamento di un diritto annuale di lire 500 se hanno una stazza netta non superiore a 25 tonnellate, di lire 1000 se hanno una stazza netta non superiore a 50 tonnellate e di lire 2000 se hanno una stazza netta superiore a 50 tonnellate.

Testo in vigore dal 23 febbraio 1963 al 6 gennaio 2013

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-09;82~art16 · fonte del testo

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