Art. 15 — Operazioni non qualificate commerciali ai fini della tassa di ancoraggio

Per l'applicazione della tassa di ancoraggio non sono considerate operazioni di commercio:

  • a)mandare imbarcazioni a terra;
  • b)consegnare o ricevere lettere o anche semplici
  • c)rifornirsi di provviste, di combustibili e di attrezzi di bordo necessari al compimento del viaggio;
  • d)lo sbarco di passeggeri per malattia o a causa di rilascio forzato riconosciuto dall'autorita' marittima;
  • e)lo sbarco di merci ordinate da sentenza della autorita' marittima;
  • f)lo sbarco del rame e del metallo vecchio di foderatura della carena delle navi, quantunque avvenga in porto diverso da quello in cui detto metallo fu cambiato, purche' lo sbarco si effettui dalla stessa nave alla
  • g)l'imbarco, lo sbarco o il trasbordo di fusti, di cassoni o in genere di recipienti vuoti, quando debbano servire, ed abbiano servito, per prendere o lasciare un carico in un porto dello Stato;
  • h)l'imbarco e lo sbarco dei proprietari, dell'armatore, delle loro famiglie, degli operai addetti al cantiere e delle persone invitate, trasportati dalla nave varata dal cantiere al porto di allestimento;
  • i)l'imbarco e lo sbarco di oggetti trasportati gratuitamente da una nave, su invito delle autorita' marittime, postali o consolari;
  • l)l'imbarco e lo sbarco di naufraghi trasportati per rimpatriare su invito delle autorita' marittime e consolari, a meno che non sia per essi pagato il nolo stabilito per gli altri passeggeri;
  • m)l'imbarco e lo sbarco, per le navi addette ai salvataggi marittimi, di uomini pratici per i lavori relativi ai salvataggi stessi
  • n)l'imbarco e lo sbarco del personale specializzato addetto al controllo degli apparecchi tecnici di bordo;
  • o)lo sbarco dei materiali provenienti dai recuperi assunti dall'autorita' marittima;
  • p)lo sbarco temporaneo di tutto o parte del carico a seguito di avaria della nave:
  • q)lo sbarco definitivo di un parte del carico ordinato dall'autorita' marittima per ragioni attinenti alle condizioni di navigabilita' della nave;
  • r)l'imbarco e lo sbarco di colli del corriere diplomatico italiano;
  • s)l'imbarco di oggetti inviati per uso ufficiale dal Ministero degli affari esteri agli uffici diplomatici e

Testo vigente dal 23 febbraio 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-02-09;82~art15 · fonte del testo

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