Art. 69 — Compenso a favore del personale addetto a lavori che comportano contatto o manipolazione di sostanze nocive o tossiche

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Al personale addetto a lavori che richiedono manipolazione di sostanze nocive o tossiche o il continuo contatto con le stesse e comportano quindi condizioni di reale disagio e gravosita' e' corrisposto un compenso giornaliero di lire 130. Il direttore generale, sentiti gli organi tecnici e sanitari dell'Azienda, determina quali siano i lavori da considerare nocivi agli effetti del presente articolo.

Testo in vigore dal 27 febbraio 1970 al 13 gennaio 1981

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1970-02-11;34~art69 · fonte del testo

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