[1]ALLEGATO Art. 41. Soprassoldo per servizio notturno

[2]Il primo comma e' sostituito dal seguente: "Ai dipendenti comandati a prestare servizio fra le ore 22 e le ore 6 e' corrisposto un soprassoldo nella misura orario di lire 110 per la prima categoria e di lire 65 per la seconda categoria".

[3]Art. 44. Indennita' di pernottazione

[4]Il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Al personale medesimo viene inoltre corrisposto un supplemento di lire 110 per ogni ora di condotta fuori residenza effettuata nello stesso periodo".

[5]Art. 45. Compenso per assenza dalla residenza

[6]Il primo comma e' sostituito dal seguente: "Al macchinista e all'aiuto macchinista viene corrisposto un compenso di lire 90 e di lire 82, rispettivamente, per ogni ora di assenza dalla residenza quando effettuano, per conto del deposito o della stazione cui sono stabilmente addetti, servizi che comportino complessivamente, per ciascuna giornata di turno, e cioe' fra due successivi riposi giornalieri in residenza, una assenza di durata non inferiore a cinque ore".

[7]Art. 51. Indennita' di pernottazione

[8]Il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Al personale medesimo viene inoltre corrisposto un supplemento di lire 110 per ogni ora di scorta al treni fuori residenza effettuata nello stesso, periodo". Art. 52. - Compenso per assenza dalla residenza il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente: "Al personale addetto alla scorta dei treni viene corrisposto un compenso nelle misure di cui appresso per ogni ora di assenza dalla residenza, quando effettua servizi per conto del deposito o della stazione cui e' stabilmente addetto, che comportino complessivamente, per ciascuna giornata di turno, e cioe' tra due successivi riposi giornalieri in residenza, una assenza di durata non interiore a cinque ore: Capo treno........................................ L. 90 Conduttore principale ad persona, conduttore, as- sistente viaggiante o frenatore................ " 82".

[9]Art. 61.

[10]Compenso a favore del personale addetto a lavori che comportano contatto o manipolazione di sostanze nocive o tossiche. Il primo comma e' sostituito dal seguente: "Al personale addetto al lavori per i quali vengono a verificarsi condizioni di reale disagio ed effettiva gravosita', per il fatto che richiedono manipolazione di sostanze nocive o tossiche od il continuo contatto con le stesse, e' corrisposto un compenso giornaliero di lire 80".

[11]Art. 72. Rimborsi

[12]E' aggiunto il seguente terzo comma: "Quando risulti conveniente, il Direttore generale puo' autorizzare altri compensi per opere di locomozione in relazione a servizi cui dovrebbe altrimenti farsi fronte con l'impiego di automezzi dell'Azienda".

[13]Art. 79. Indennita' di pernottazione

[14]Il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Al personale medesimo viene inoltre corrisposto un supplemento di lire 110 per ogni ora di navigazione effettuata nello stesso periodo".

Testo vigente dal 31 maggio 1965

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1965-05-14;498~all-1-art1 · fonte del testo

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