Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 marzo 1973 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Quando, conservando la medesima residenza di servizio, il dipendente passi per ordine dell'Azienda, da uno ad altro alloggio dell'Azienda stessa, o da un alloggio dell'Azienda ad altro privato e viceversa, compete, per ogni quintale o frazione di quintale superiore a 50 chili, fino ad un massimo di 40 quintali, di mobilio e masserizie trasportati dalla precedente alla nuova abitazione, una indennita' di lire 880 a titolo di rimborso delle spese di imballaggio per la presa e resa a domicilio e per il carico e lo scarico lungo l'itinerario. 2 Qualora l'Azienda non fornisca il mezzo per il trasporto e' inoltre corrisposto, in tali casi, un compenso di lire 26,5 al chilometro per ogni quintale o frazione di quintale superiore a 50 chili di mobilio e masserizie trasportati dalla vecchia alla nuova abitazione, entro il limite massimo di 40 quintali. 2 Lo stesso trattamento compete quando il dipendente, trasferito da uno ad altro impianto del medesimo centro abitato, passi da un alloggio privato ad altro alloggio privato e l'Azienda riconosca la necessita' del cambio, nonche' nel caso che l'Azienda, dovendo restaurare i propri fabbricati, obblighi il dipendente ivi alloggiato a trasportare altrove tutto il mobilio o parte di esso. In quest'ultimo caso l'indennita' e l'eventuale compenso chilometrico sono da ammettere anche quando il dipendente torni ad occupare l'alloggio restaurato.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 febbraio 1973, n. 21

2

La L. 24 febbraio 1973, n. 21 ha disposto (con l'art. 1)che all'art. 22, commi 1 e 2 "La misura dell'indennita' di cui al primo comma e'stabilita in lire 1.600. Quella di cui al secondo comma e' stabilita in lire 40." Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che " Le disposizioni di cui alla presente legge hanno efficacia dal 1 novembre 1971."

Testo in vigore dal 28 marzo 1973 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 marzo 1973

Confronto con la versione in vigore dal 27 febbraio 1970 al 28 marzo 1973.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 24 febbraio 1973, n. 21

    La L. 24 febbraio 1973, n. 21 ha disposto (con l'art. 1)che all'art. 22, commi 1 e 2 "La misura dell'indennita' di cui al primo comma e'stabilita in lire 1.600. Quella di cui al secondo comma e' stabilita in lire 40." Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che " Le disposizioni di cui alla presente legge hanno efficacia dal 1 novembre 1971."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1970-02-11;34~art22 · fonte del testo

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