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Gli Enti possono detenere partecipazioni ed acquisire immobili nel rispetto delle altre disposizioni regolanti la materia. Gli immobili dei quali l'Ente divenga cessionario o aggiudicatario a tutela dei propri diritti di credito devono essere venduti nel termine di dieci anni dall'acquisto. Il prezzo di vendita degli immobili di cui al comma 2, sempre quando non si faccia luogo alla continuazione del mutuo, puo' essere convenuto in rate, purche' pagabile nel termine di dieci anni dalla cessione o aggiudicazione, ovvero, in parte, mediante accensione di un mutuo presso l'Ente medesimo e, in parte, mediante rate pagabili nello stesso termine. In tutti i casi nei quali l'aggiudicatario o l'acquirente possa beneficiare del mutuo esistente, nella misura consentita dalla legge, non e' necessaria la costituzione di nuova ipoteca, intendendosi continuativa la garanzia ipotecaria e trasferiti nell'aggiudicatario o nell'acquirente gli obblighi dell'originario contraente.

Testo in vigore dal 10 giugno 1991 al 1 gennaio 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1991-06-06;175~art23 · fonte del testo

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