Provvedimento abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1991
Confronto con la versione in vigore dal 10 giugno 1991 al 1 gennaio 1994. 139 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Gli Enti possono detenere partecipazioni ed acquisire immobili nel rispetto delle altre disposizioni regolanti la materia. Gli immobili dei quali l'Ente divenga cessionario o aggiudicatario a tutela dei propri diritti di credito devono essere venduti nel termine di dieci anni dall'acquisto. Il prezzo di vendita degli immobili di cui al comma 2, sempre quando non si faccia luogo alla continuazione del mutuo, puo' essere convenuto in rate, purche' pagabile nel termine di dieci anni dalla cessione o aggiudicazione, ovvero, in parte, mediante accensione di un mutuo presso l'Ente medesimo e, in parte, mediante rate pagabili nello stesso termine. In tutti i casi nei quali l'aggiudicatario o l'acquirente possa beneficiare del mutuo esistente, nella misura consentita dalla legge, non e' necessaria la costituzione di nuova ipoteca, intendendosi continuativa la garanzia ipotecaria e trasferiti nell'aggiudicatario o nell'acquirente gli obblighi dell'originario contraente.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1991-06-06;175~art23 · fonte del testo
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