Art. 24 — Insegnamento di materie obbligatorie che comportano un orario settimanale inferiore a quello di cattedra

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Nelle scuole statali di istruzione secondaria all'estero di ogni ordine e grado le ore di insegnamento di materie obbligatorie che non vengono a costituire cattedra o posto orario sono ripartite fra gli insegnanti di ruolo gia' in servizio con abilitazione specifica od affine ai sensi del precedente articolo 23. Le ore, cosi' ripartite, eventualmente eccedenti l'orario settimanale obbligatorio di insegnamento previsto dall'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono retribuite con le modalita' di cui al precedente articolo 23.

Testo in vigore dal 25 agosto 1982 al 6 giugno 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1982-08-25;604~art24 · fonte del testo

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